Il fondo per le vittime dell’amianto è stato stanziato dalla Legge di Stabilità 2016 con l’articolo 1 comma 278 che prevede una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge nr 257 del 27 marzo 1992 Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
La stessa Legge di Stabilità del 2016, ha previsto che un opportuno provvedimento legislativo disciplini le procedure e le modalità di erogazione del fondo; in tale ottica è stato pubblicato in GU n 1 del 01/01/2017 il D.Lgs del 27 ottobre 2016.
Gli eredi delle vittime aventi diritto all’erogazione del fondo potranno presentare le richieste, corredate di relativa disposizione di liquidazione, entro tali scadenze:
Decreto 27 ottobre 2016 articolo 3 – “I soggetti di cui all’art. 2 che intendono accedere alle prestazioni del Fondo per gli anni 2017 e 2018 devono presentare domanda all’INAIL entro e non oltre il 28 febbraio, rispettivamente, dell’anno 2017 o dell’anno 2018, con riferimento alle sentenze esecutive depositate nel corso dell’anno precedente, dandone contestuale comunicazione all’impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva.
2. Per l’accesso alle prestazioni dell’anno 2016, i soggetti di cui all’art. 2 devono presentare la domanda entro e non oltre sessanta giorni successivi a quello dell’entrata in vigore del presente
decreto con riferimento alle sentenze esecutive depositate entro il 31 dicembre 2015, dandone contestuale comunicazione all’impresa debitrice cosi’ come individuata nella sentenza esecutiva”.
Le prestazioni dei fondi vengono riconosciute a titolo di risarcimento, sia patrimoniale che non patrimoniale, a tutti gli eredi aventi diritto in parti uguali, per una somma definita dal Presidente dell’INAIL entro quindici giorni dalla data di scadenza prevista per ciascun anno per la presentazione delle domande, in considerazione del numero di domande ritenute liquidabili e nel rispetto della quota annuale di 10 milioni di euro.
L’INAIL comunica all’impresa debitrice l’esito del procedimento di liquidazione, che entro 30 giorni dal ricevimento della notifica ha facoltà di richiedere il rimborso all’ente previdenziale stesso, dimostrando di aver già liquidato la somma al destinatario previsto dalla sentenza avendolo informato del risarcimento.
Nel caso in cui l’impresa abbia già liquidato parzialmente una quota del risarcimento, potrà avvalersi della facoltà di chiedere il rimborso relativo alla sola quota a quel momento liquidata, previa dimostrazione di averlo fatto.
L’articolo 5 del provvedimento prevede esplicitamente che i risarcimenti siano cumulabili con altre le prestazioni previdenziali ed assicurative previste dalle norme generali. L’INAIL ha il compito di predisporre le misure operative rivolte a definire le modalità per l’accesso ai fondi da parte dei destinatari aventi diritto, e si riserva facoltà di elaborare le procedure di recupero delle liquidazioni erogate in prima sentenza ed eventualmente successivamente rivista da ulteriore provvedimento di revoca.