Facendo seguito al decreto di attuazione pubblicato in GU del 18 luglio 2017, in recepimento di quanto previsto dal comma 250 dell’articolo 1, della Legge nr 232 dell’ 11 dicembre 2016 che ha introdotto il riconoscimento di una pensione di inabilità per lavoratori che hanno contratto malattie riconducibili ad esposizione ad amianto INPS ha emesso le istruzioni relative alle modalità di presentazione della domanda per l’ottenimento dell’agevolazione, illustrate nella lettera circolare nr 3249 del 04 Agosto 2017.
Le richieste per le pensioni sono presentabili fino alla data ultima del 16 settembre 2017, accedendo al portale www.inps.it o, in alternativa rivolgendosi a un patronato.
Modalità e Condizioni
Per poter avere accesso al riconoscimento si dovranno presentare le domande formulate su due passaggi consecutivi: il primo finalizzato alla verifica del possesso delle condizioni per poter avere accesso al beneficio, e il secondo per poter ricevere la pensione una volta accertati i requisiti di cui sopra.
Per poter inviare le richieste, gli aventi diritto dovranno essere in possesso delle credenziali di accesso PIN INPS, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi); ed avere effettuato la verifica delle condizioni necessarie per il diritto alla richiesta della pensione; l’accertamento dei requisiti può essere eseguito telematicamente mediante l’aggiornamento WebDom, disponibile sul portale INPS-
Il passaggio successivo consente la trasmissione telematica della domanda per ottenere il beneficio alla pensione, che viene riconosciuta ai soli soggetti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, (o alle forme esclusive e sostitutive della medesima) affetti da una delle seguenti patologie derivanti da esposizione ad amianto. Condizione indispensabile è che la verifica effettuata dall’INAIL accerti la correlazione tra l’esposizione professionale e lo sviluppo della malattia e che i soggetti beneficiari siano in regola con i versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi per almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Allegati alla domanda
Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti allegati, in considerazione della forma assicurativa dei soggetti richiedenti:
Per quanto riguarda gli assicurati della gestione privata, dovrà essere allegata la documentazione rilasciata dall’INAIL, piuttosto che una dichiarazione dell’interessato, che certifichi le condizioni minime per l’accesso al beneficio, come previsto dal comma 1 dell’art. 3, del decreto 31 maggio 2017; in proposito si ricorda che la pensione può essere riconosciuta anche nell’eventualità che l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ulteriore documentazione da allegare sarà la certificazione della rendita diretta erogata dall’INAIL, in relazione allo stesso evento invalidante.
Per quanto riguarda gli assicurati della gestione pubblica, per i quali è previsto l’accertamento della condizione di dipendenza della patologia da una causa di tipo professionale, dovrà essere allegata la certificazione rilasciata da altri organismi notificati e competenti, per esempio, il Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate od il Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il MEF.