Facendo seguito a quanto previsto dai recenti sviluppi in ambito normativo, i Vigli del Fuoco con la circolare n. 01/2018 del 29 agosto, hanno fornito alcune precisazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni di legge relative alla installazione e alla messa in esercizio dei distributori ad uso privato per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.
Norme
La normativa in materia di omologazione, progettazione e messa in funzione dei distributori/contenitori di combustibili liquidi è stata oggetto di recenti revisioni e modifiche che sono andate ad abrogare il precedente impianto legislativo.
Il Decreto del 22 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06 dicembre 2017, “Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”, rinnova il precedente palinsesto normativo, apportando specifiche tecniche e requisiti di conformità che derivano dai più recenti sviluppi direttivi comunitari e dall’evoluzione tecnica in materia di caratteristiche antincendio.
Facendo seguito al decreto del 22 novembre è stato quindi emesso il nuovo provvedimento Ministeriale del 10 Maggio 2018 “Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C” pubblicato in GU nr 113 del 17 maggio 2018, che apporta alcune variazioni in relazione alle esenzioni applicabili.
Vengono abrogati il decreto Ministeriale del 19 marzo 1990 “Norme per il rifornimento di carburanti a mezzo contenitori – distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri” e il decreto del Ministero dell’interno 12 settembre 2003 “Approvazione della regole tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica superiore a 9 mc in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto”.
Definizioni
Ai sensi del più recente decreto precedentemente citato del 2017, si intende per combustibile di categoria C, un combustibile liquido “avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C. Rientrano nella categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 65°C, ma non sotto i 55°C, purché la prova del grado di infiammabilità sia completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150° C, più del 2 per cento di distillato.”
Si intende inoltre per distributore/contenitore oggetto della disposizione un “complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per l’erogazione del liquido contenuto, il termine è equivalente a quello di contenitore-distributore rimovibile o contenitore-distributore mobile già utilizzato nel decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990”.
Chiarimenti della circolare
La recente circolare di fine agosto dei Vigili del Fuoco (titolo esteso: “DM 22 novembre 2017 e DM 10 maggio 2018 relativi a Disposizioni in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. Indicazioni applicative”) fornisce alcuni chiarimenti operativi e tecnici rispetto alle principali novità introdotte dal Decreto 285/2017, riassumendo di fatto le più significative disposizioni da tenere in considerazione.
Sono esentati dall’applicazione della norma tecnica i contenitori già in esercizio al momento dell’entrata in vigore del provvedimento fatto salvo che:
- siano in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio, previsti dall’art. 38 del decreto-legge n. 69/2013, relativo ai requisiti di progettazione antincendio come definiti dal D.Lgs 151/2011 (Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi);
- siano in possesso del certificato di prevenzione incendi o sia stata inoltrata alle autorità di competenza la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’articolo 4 del citato regolamento di Prevenzione Incendi del 2011;
- siano stati pianificati o siano in corso lavori di installazione sulla base di un progetto esecutivo, già approvato ai sensi di quanto disciplinato dagli articoli 3 e 7 del nuovo regolamento di Prevenzione Incendi.
Sono inoltre esentati dalla presentazione della SCIA gli imprenditori agricoli che utilizzano distributori di volume inferiore ai 6 mc che rispettino le caratteristiche progettuali previste dal nuovo provvedimento.
Infine, il decreto di modifica del maggio 2018, consente l’installazione e la messa in esercizio di contenitori conformi alle disposizioni anche precedentemente in vigore, fino e non oltre il giorno 17 febbraio fatte salve le norme tecniche antincendio definite dal decreto nr 285/2017.