Il Ministero dell’Interno ha pubblicato le linee guida di indirizzo contenenti le disposizioni per la sicurezza durante le manifestazioni pubbliche e gli eventi di pubblico spettacolo.
La nuova direttiva sulle manifestazioni pubbliche 2018 si colloca in un progetto di rinnovamento delle attuali disposizioni in materia, necessario in considerazione delle molteplici diversità emerse nel confronto con le analoghe disposizioni comunitarie e in relazione al coordinamento con le amministrazioni territoriali che nel gestire le manifestazioni pubbliche, trovandosi spesso a doversi confrontare con disposizioni poco applicabili e responsabilità non del tutto delineate.
La nuova direttiva, datata 18 luglio 2018, arriva a qualche anno di distanza dalle precedenti norme e punta a unificare le disposizioni in materia, garantendo la tutela della sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni, nel rispetto delle tradizioni storico culturali.
Le linee guida del Viminale si articolano su aspetti tecnici che devono essere garantiti, verificati e rispettati prima di poter concedere l’autorizzazione al richiedente e organizzatore della manifestazione. In linea di principio generale l’organizzatore dovrà fare richiesta al Comune ospitante con debito anticipo, specificando la tipologia di manifestazione, la durata e le caratteristiche infrastrutturali. Il Comune ha la responsabilità di raccogliere tutta la documentazione e stabilire se necessario coinvolgere la prefettura e/o il comando dei vigili del fuoco in occasione di manifestazioni che richiedano particolari accorgimenti in termini di safety, security e gestione delle tematiche antincendio.
Le linee guida si applicano alle manifestazioni pubbliche e agli spettacoli “che si tengono in luoghi all’aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti”.
Piano di sicurezza
Devono essere assicurate adeguate vie di fuga in relazione alla capienza massima che l’area può contenere, così come idonei percorsi di accesso per i soccorsi pubblici e per le forze dell’ordine.
Nelle aree destinate alle manifestazioni dovrà essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento pari a 2 persone/m2, per le manifestazioni ove si prevede un affollamento fino a 10.000 persone non è necessaria la suddivisione in settori. Per affollamenti superiori a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori. Per affollamenti superiori a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori.
Spazio anche alle misure specifiche per la gestione delle emergenze e per l’evacuazione, che devono essere gestite da personale opportunamente formato e preventivamente nominato da parte dell’organizzatore dell’evento che si dovrà occupare di comunicarne nominativi e requisiti all’ente autorizzante.
Per le manifestazioni storiche caratterizzate da particolari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano l’adozione integrale delle misure di sicurezza previste, è possibile ricorrere a misure straordinarie parametrate sul contesto ambientale e riferendosi, ai fini del calcolo dell’affollamento e dell’esodo, agli strumenti previsti dagli strumenti dell’ingegneria della sicurezza.