Decreto standard apparecchiature di risonanza magnetica uso diagnostico

 

29 Ottobre 2018

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr 236 del 10 ottobre 2018 il decreto del 10 agosto recante la “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica” che abroga le precedenti norme vigenti in materia, in particolare i decreti del Ministero della sanità del 29 novembre1985, del 2 agosto 1991 e del 3 agosto 1993, e costituisce l’insieme delle norme di buona tecnica e delle raccomandazioni nazionali ed internazionali disponibili conformemente all’attuale normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento, che entrerà in vigore a trenta giorni dalla pubblicazione in GU, è organizzato su tre brevi articoli introduttivi e un corposo allegato tecnico che rappresenta di fatto l’insieme delle disposizioni relative alla messa in esercizio delle apparecchiature di risonanza magnetica, corredato da altri due allegati che esemplificano alcune note informative utilizzabili come questionario anamnestico e consenso informato preliminare all’esame RM. Tali documenti sono obbligatori e devono essere conservati per almeno cinque anni, anche in formato elettronico.

Il decreto si applica a tutte le tipologie di apparecchiature RM, che possono essere distinte in fisse, mobili (quelle installate su mezzi) e settoriali (quelle impiegate per analisi su braccia e gambe). Le apparecchiature devono essere utilizzate esclusivamente da personale esperto e autorizzato, all’interno di zone ad ingresso controllato (quelle installate in strutture fisse), non regolarmente accessibili e opportunamente identificate da apposita segnaletica di sicurezza.

In prossimità della zona delle analisi devono essere installati estintori in numero adeguato e sufficiente, idonei allo specifico impiego e devono essere presenti rilevatori di componenti ferromagnetiche e sistemi di rilevazione continua della percentuale di ossigeno.

Allo scopo di individuare possibili controindicazioni dovute all’esposizione ai campi elettromagnetici generati dall’apparecchiatura, è obbligatorio, come accennato, predisporre un questionario anamnestico che, nel caso di pazienti minorenni dovrà essere firmato da un genitore, o nel caso di impossibilità di raccolta delle informazioni (per esempio eventi traumatici o pazienti critici in cui sia richiesto l’esame d’urgenza) sarà sotto la responsabilità del medico valutare con attenzione tutte le verifiche diagnostiche.

Entro il termine di sessanta giorni dalla installazione dell’apparecchiatura di risonanza magnetica, il legale rappresentante della struttura sanitaria deve trasmettere alla regione o provincia autonoma e agli organi di vigilanza, la documentazione tecnica che attesti l’adempimento degli obblighi previsti dal nuovo provvedimento.

Info: Decreto 10 agosto 2018 GU n.236 del 10 ottobre 2018

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