È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.74 del 29 marzo 2018, il decreto 21 marzo 2018 Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.
Il provvedimento si inserisce in un quadro normativo già in vigore e ne individua i livelli di priorità programmatica per le attività di adeguamento strutturale. In particolare i provvedimenti di riferimento sui quali si inserisce il nuovo decreto sono:
- Il decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014 recante: Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido, e in particolare la lettera a) dell’articolo 6;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 recante: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; e in particolare gli articoli 3 e 4;
- il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, recante: Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica;
- il decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, recante: Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica;
- Il Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008.
Prevenzione incendi
Per quanto riguarda le scuole di ogni ordine e grado e i locali adibiti a scuola, il decreto del 29 marzo stabilisce i seguenti livelli di priorità in riferimento a quanto già disciplinato dal decreto del 26 agosto 1992, e comunque fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 151/2011.
- livello di priorità a): le disposizioni di cui ai punti 7.1, con alcuni riferimenti espliciti al rispetto delle prescrizioni sull’impianto elettrico di sicurezza che deve garantire l’illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite e i percorsi delle vie di esodo, e deve alimentare solo dispositivi di sicurezza;
- livello di priorità b): tutte le disposizioni di cui al punto 6.1 relative alla progettazione e realizzazione degli spazi per le esercitazioni scolastiche che “devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1° interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili”, per i locali mensa e per i magazzini che possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani 1° e 2° interrati e devono avere una resistenza al fuoco almeno REI 60;
- livello di priorità c): tutte le altre disposizioni previste dal decreto ministeriale del 1992.
Per quanto riguarda gli asili nido, il provvedimento stabilisce i seguenti livelli di priorità in riferimento a quanto già disciplinato all’art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno del 16 luglio 2014, e sempre fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 151/2011.
- livello di priorità a): disposizioni conclusive di cui al punto 13.5 che riguardano le strutture con almeno trenta persone presenti, con riferimento particolare alle caratteristiche dell’allarme acustico, di cui al punto 9, all’organizzazione e alla gestione dell’emergenza che devono essere adeguatamente trattate all’interno del Piano di Emergenza (11.2) e alla formazione del personale addetto alla gestione delle emergenze, secondo i criteri del decreto del Ministero dell’interno del 10 marzo 1998;
- livello di priorità b): le disposizioni previste dai punti 6.1, 6.2, 6.3 relative alla corretta progettazione, realizzazione e mantenimento degli impianti elettrici.
- livello di priorità c): tutte le altre disposizioni previste dall’art. 6, lettera a) del decreto del 2014.