Il 28 luglio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n.175 il decreto recante le disposizioni in materia di Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”).
Il decreto legislativo, che prende numero 136 del 17 luglio 2016, è entrato in vigore il 22 luglio e si organizza in cinque capi, ventisette articoli e un allegato.
Il provvedimento ha come destinatarie le imprese con sede in una Stato estero membro dell’Unione che distacchino uno o più lavoratori in Italia, ivi comprese le agenzie di somministrazione del lavoro, come definito nell’articolo 1 “campo di applicazione” e con l’esclusione del personale di navigazione mercantile. Fatto salvo comunque che il distacco, per essere considerato tale e reale, dovrà possedere specifiche caratteristiche (che saranno oggetto di verifiche), quale una durata limitata nel tempo, predeterminata o predeterminabile con riferimento a un evento futuro e certo (articolo 2).
Le verifiche rivolte ad accertare l’effettiva ammissibilità dell’ipotesi di distacco saranno rivolte a controllare che l’impresa distaccante operi realmente all’interno del settore di pertinenza per il quale viene definito il distacco, e non sia quindi una agenzia di gestione del personale. Ulteriori verifiche saranno, inoltre, finalizzate ad accertare la residenza legale e fiscale dell’impresa, la tipologia di contratto stipulato con il lavoratore ed eventualmente con il destinatario del distacco e l’effettiva localizzazione geografica dell’azienda.
Se in seguito agli accertamenti effettuati si riscontra un distacco fittizio, il personale interessato viene considerato a tutti gli effetti come dipendente dall’impresa presso cui è stato distaccato e sia l’azienda madre che quella che ha utilizzato la prestazione incorrono in sanzioni che possono arrivare fino a 50.000 euro, eventualmente inasprite con l’arresto fino a diciotto mesi, se l’infrazione coinvolge personale minorenne.
All’articolo 6 del provvedimento viene istituito un opportuno e specifico Osservatorio “con compiti di monitoraggio sul distacco dei lavoratori finalizzato a garantire una migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione”. L’organo sarà composto da tre membri designati all’interno delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, tre provenienti da quelle dei Datori di Lavoro, due rappresentanti del Ministero (uno dei quali ricoprirà la carica di presidente), un rappresentante dell’Agenzia Nazionale delle Politiche attive (ANPAL), un rappresentante dell’INPS e un rappresentante del Consiglio dei Ministri.
Le informazioni necessarie all’Osservatorio per poter esercitare le funzioni di monitoraggio e di sorveglianza saranno pubblicate sul portale web del Ministero e verranno condivise attraverso uno specifico protocollo di intesa stipulato con il Ministero del lavoro e con l’ANPAL, che garantiranno l’accesso alle banche dati nazionali relative al numero dei lavoratori distaccati in Italia, alla durata dei contratti e alle imprese coinvolte nei distacchi.
L’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’onere di comunicazione preventiva al Ministero, entro le ventiquattro ore precedenti l’inizio del distacco, di tutte le informazioni relative a numero e durata dei distacchi, alle generalità dei lavoratori e dell’impresa presso cui si invia la forza lavoro, alla tipologia del servizio erogato e al luogo della prestazione.
In seguito a segnalazioni effettuate dagli enti competenti, il decreto attribuisce all’Ispettorato del Lavoro (articolo 11) le funzioni di pianificazione e modalità delle verifiche ispettive rivolte alla sorveglianza di tutto quanto previsto dal decreto. Sono di competenza dell’ISPESL anche la trasmissione di richieste di notifica di provvedimenti amministrativi o giudiziari (articolo 14) così come le comunicazioni con altri stati membri, effettuate attraverso il sistema IMI, relative alle richieste di recupero di sanzioni o al rigetto di istanze.
Come definito nell’articolo 19, la competenza in materia di sospensione, rigetto o rinvio di un procedimento giuridico è attribuita alla Corte d’Appello nel cui distretto risiede la persona (fisica o giuridica) nei confronti della quale sia stata elevata una sanzione.
Info: Ministero Lavoro e GU, decreto distacco lavoratori in UE