Il Decreto legislativo n. 262 del 4 settembre 2002, in attuazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000, introduce i criteri per il rispetto dei parametri relativi all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
Nell’ottica di adottare provvedimenti più coerenti con il quadro generale della normativa europea, il Consiglio dei Ministri ha deliberato in seduta di consiglio del 24 novembre 2016, di modificare alcune disposizioni contenute nel decreto originale; nel dettaglio le novità più significative introdotte dal recente D.Lgs n. 41 del 17 febbraio 2017 in GU il 4 aprile 2017 dal titolo: Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
All’articolo 3 è stato aggiunto al comma 2, relativo alle modalità di immissione in commercio delle macchine, il comma 2 bis che di fatto estende la responsabilità del rispetto dei requisiti antiacustici al soggetto, fisico o giuridico, che immette in commercio una macchina o attrezzatura sul territorio nazionale, qualora il fabbricante non sia un produttore con sede all’interno della comunità Europea e non sia stato individuato il mandatario.
All’articolo 12, relativo agli organismi di certificazione, la modifica decreta che questi ultimi siano ora accreditati dall’ “Organismo Nazionale di Accreditamento” previa verifica dei requisiti minimi, da parte del Ministero dell’Ambiente, che rilascia la necessaria autorizzazione.
All’articolo 14, relativo alle procedura di modifica degli allegati tecnici, si aggiorna la competenza di apportare tali modifiche ai sensi del dell’articolo 17, comma 3, della legge nr 400 del 23 agosto 1988 (“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”)
All’articolo 15, relativo agli aspetti sanzionatori, viene aggiunto il comma 5-bis, che prevede che i soggetti che immettono sul mercato macchine o attrezzature per le quali venga riscontrato il superamento del livello di potenza garantito, sono soggetti alla sanzione amministrativa da 1.000 a 50.000 euro. L’organismo deputato al controllo, ed alle eventuali notifiche, è l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Vengono anche apportate alcune modifiche tecniche alla parte A dell’allegato IX, in merito ai requisiti che devono possedere gli organismi di certificazione per poter essere accreditati come tali, sia per quanto riguarda gli strumenti di misurazione che i titoli professionali e la formazione acquisita che devono possedere, per poter esercitare le valutazioni fonometriche.
Le modifiche introdotte dal provvedimento del 17 febbraio entrano in vigore il 19 aprile 2017.
Info:
Decreto legislativo 17 febbraio 2017 n.41
Contestualmente è stato pubblicato il Decreto legislativo 17 febbraio 2017 n.42