Regola tecnica per gli esercizi commerciali, Decreto 23 novembre 2018

 

19 Dicembre 2018

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nr 281 03 dicembre 2018 del Decreto 23 novembre 2018, sono state approvate le misure tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

Le disposizioni entrano in vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta e rispettano quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo nr 139 dell’8 marzo 2006, come modificato dal decreto del 3 agosto 2015 relativo alla riorganizzazione delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il provvedimento si inserisce in un quadro normativo che discende da quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015, che definisce le norme tecniche generali (orizzontali o RTO) applicabili a una eterogena tipologia di attività, e introduce la necessità con l’allegato 1 di sviluppare specifiche e successive norme tecniche di settore per la prevenzione incendi di specifiche tipologie di attività (norme verticali o RTV).

In allineamento a quanto appena descritto, il recente provvedimento modifica l’allegato 1 del decreto del 2015, introducendo la tipologia al capo V.8 “Attività commerciali», e andando a integrare quanto già previsto dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 12 agosto 2010.

Norme tecniche

Le misure specifiche tecniche sono definite nel dettaglio nell’allegato al provvedimento, che costituisce parte integrante del testo e che illustra le disposizioni applicabili agli esercizi commerciali sopra definiti, rivolte a classificare le attività in considerazione del profilo di rischio specifico elaborando le relative misure antincendio da adottare.

In linea generale di applicazione della strategia antincendio viene adottato il criterio prioritario secondo cui devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, ferma restando l’adozione delle specifiche indicazioni complementari o sostitutive rispetto alle soluzioni conformi.

Le indicazioni alternative da adottare riguardano gli argomenti tipici di una norma tecnica verticale, comunque allineati a quelli delle regole tecniche orizzontali.

La reazione al fuoco indica i materiali che devono essere impiegati nella costruzione delle vie d’esodo verticali, (passaggi di comunicazione) e delle vie d’esodo orizzontali (ad esempio: corridoi, atri spazi ,filtri e spazi espositivi.)
Nella progettazione delle vie di esodo si deve prevedere una densità di affollamento almeno pari a 0,2 persone per metro quadro per gli spazi comuni aperti al pubblico considerando, inoltre, gli eventuali ulteriori affollamenti provenienti da altre attività.

Nella definizione dei presidi antincendio è opportuno tenere in considerazione la classificazione degli ambienti, come definiti in classi funzionali alla tipologia di attività svolta al paragrafo 8.3 dell’allegato 1, e individuare la tipologia di mezzo di estinzione conforme a quanto previsto dalla RTV, che possono essere estintori per gli spazi chiusi e idranti per gli spazi all’aperto.

Per le attività commerciali con superficie superiore a 400 mq è obbligatoria l’installazione di un sistema acustico di allarme antincendio, mentre l’installazione di impianti di rilevazione fumi è obbligatoria solo per le aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico.

Info: Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2018 Decreto 23 novembre 2018


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