L’articolo 99 del titolo IV del D.Lgs 81/2008 prevede che, prima dell’inizio delle attività di cantiere, il responsabile dei lavori piuttosto che il Committente degli stessi, sia tenuto alla trasmissione della “notifica preliminare” all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.
La mancata trasmissione della notifica comporta, in caso di accertamento da parte delle autorità di vigilanza, la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo.
Per effetto di quanto recentemente disposto dall’articolo 26 del Decreto legislativo numero 113 del 04 ottobre 2018, pubblicato in GU numero 231 del 04 ottobre 2018 recante le “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale” il precedente articolo 99 è stato modificato inserendo tra i destinatari della notifica preliminare anche la Prefettura.
L’iniziativa si inserisce nel contesto delle misure rivolte al contrasto delle forme di lavoro irregolari e coinvolge l’organismo di controllo, la Prefettura appunto, che si occupa della gestione delle attività fraudolente, con ricaduta anche agli aspetti legati alla criminalità di stampo mafioso nell’ambito dei cantieri e del mondo dell’edilizia in genere.
Si ricorda che secondo quanto disposto dall’articolo 99 la notifica preliminare deve essere inoltrata nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, nei cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nella precedente definizione in conseguenza di varianti sopravvenute in corso d’opera e nei cantieri in cui operi anche solo un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro sia superiore a duecento uomini giorno.
Gli elementi da includere della notifica preliminare sono descritti nel dettaglio nell’allegato XII del Decreto 81/2008.