Come noto il Nuovo Codice Prevenzione Incendi (decreto legislativo del 04 agosto 2015), ha operato una significativa revisione delle norme tecniche di prevenzione, introducendo le Regole Tecniche Orizzontali (RTO), misure di carattere generale applicabili ad una ampia serie di attività soggette, e la possibilità di emissione di Regole Tecniche Verticali (RTV), contenenti misure specifiche per alcune tipologie di attività per le quali si richiede l’applicazione di una disciplina elaborata su misura.
L’allegato I del DPR 151/2011 (Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi) elenca quindi tutte le attività per le quali siano da adottare le norme di prevenzione, e apre la strada alla pubblicazione di specifici provvedimenti finalizzati a disciplinare le misure antincendio per attività via via soggette alle RTV di settore.
Con il comma 2 dell’articolo 1 del Codice, si lasciava comunque la possibilità dell’applicazione delle RTO trasversali, definite nell’allegato tecnico, in alternativa alle specifiche regole di settore, per alcune tipologie di attività “Le norme tecniche [orizzontali] si possono applicare alle attività di cui all’articolo 2 in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi”
Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.95 del 23 aprile 2019 del Decreto del Ministero dell’Interno del 12 aprile 2019 “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” sono state introdotte alcune significative novità, prima tra tutte quella della specifica abolizione dell’intero comma 2 sopra citato che, di fatto, abroga la possibilità di ricorrere in via alternativa alle regole tecniche orizzontali per tutta una serie di attività, come definite dai citati decreti del Ministero dell’interno piuttosto che dai criteri di prevenzione di carattere generale in vigore prima della pubblicazione del Codice.
Le nuove misure saranno in vigore dal 21 ottobre 2019, a 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, e si inquadrano nel processo di riorganizzazione e razionalizzazione dell’impianto di prevenzione incendi nazionale, allineandolo a quello in vigore in altri paesi e alla luce di quanto disposto dal decreto di riassetto dell’8 marzo 2006 che con l’articolo 15 poneva le basi per una graduale adozione delle RTO per le attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, disciplinate all’interno di un periodo di transizione che si chiude con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Il provvedimento inoltre dispone la non applicabilità di alcuni decreti alle citate attività oggetto della revisione: Il decreto del 30 novembre 1983 sulla segnaletica e la terminologia della prevenzione incendi, il decreto del 31 marzo 2003 sui requisiti di reazione al fuoco dei materiali utilizzabili per i canali di ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e di ventilazione», il decreto del 3 novembre 2004 sui dispositivi di apertura antipanico delle uscite di emergenza, il decreto del 15 settembre 2005 RTV degli impianti di sollevamento, il decreto del 16 febbraio 2007, relativo ai criteri di classificazione di resistenza al fuoco delle opere da costruzione, e il decreto del 20 dicembre 2012 recante, la RTV per gli impianti di protezione attiva.
Sono escluse dall’obbligo dell’applicazione delle specifiche norme tecniche di settore ancora alcune attività tra quelle soggette ai controlli dei vigili del fuoco, in particolare le strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini (nr 66), gli asili nido (nr 67), le attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni (nr 69), i depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili (nr 75).