Dirigenti con delega funzioni

 

15 Luglio 2019

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Il Datore di lavoro ha la possibilità di delegare le funzioni per la sicurezza a uno o più dirigenti, incaricati di gestire gli aspetti oggetto della delega. Come previsto dall’articolo 17 gli unici due obblighi non delegabili da parte del Datore di Lavoro a un dirigente per la sicurezza sono la nomina dell’RSPP e la valutazione dei rischi.

Tutte le altre funzioni, elencate con l’articolo 18 comma 1, sono delegabili a uno o più soggetti che rispondano alla definizione di cui all’articolo 2 comma 1 lettera d) “«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.

È importante precisare che la delega delle funzioni disciplinata con l’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008, non costituisce una delega di responsabilità, che restano comunque condivise con il Datore di lavoro, e non solleva quindi il Datore di Lavoro stesso dalla vigilanza sull’operato del dirigente delegato.

Il citato articolo 16 stabilisce inoltre che una delega di funzioni possa ritenersi valida nel momento in cui risponda a determinate caratteristiche di condivisione e di accettazione da parte del dirigente:

  • “che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  • che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
  • che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.”

Con gli accordi Stato e Regione del 21 dicembre 2011, in vigore da gennaio 2012, sono state definite le modalità, i contenuti e i criteri di erogazione della formazione per i dirigenti, che sostituisce quella dei lavoratori e deve essere strutturata su quattro moduli della durata minima di quattro ore ognuno. È inoltre previsto un aggiornamento obbligatorio da effettuarsi entro cinque anni dalla prima formazione.

ANFOS propone corsi di formazione base e corsi di aggiornamento per dirigenti con delega per la sicurezza. Il percorso formativo di base si sviluppa su quattro moduli, il primo di carattere giuridico-normativo, il secondo sugli aspetti della gestione aziendale della sicurezza, il terzo sulla valutazione dei rischi e il quarto sugli aspetti di comunicazione e relazione tra le figure interne ed esterne all’azienda.

Il corso di aggiornamento è invece rivolto a consolidare le competenze acquisite con approfondimenti sulle tecniche di comunicazione, sull’etichettatura delle sostanze pericolose, sulla classificazione e gestione dei rifiuti e degli imballaggi, sull’informazione, la formazione e l’addestramento e sulle interazioni tra i vari soggetti nell’ambito della protezione e prevenzione.


Corsi online

Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul lavoro eroga diversi corsi per il personale e per i datori di lavoro in materia. In particolare vengono offerti i corsi obbligatori introdotti dal Dlgs 81\2008 Testo Unico Sicurezza.


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