Come disciplinato dall’articolo 34 del testo Unico per la Sicurezza, per alcune tipologie di aziende indicate nell’allegato II dello stesso decreto 81/2008, è previsto che il Datore di Lavoro possa ricoprire direttamente l‘incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, a condizione che abbia frequentato corsi specifici di formazione, la cui durata e contenuti dipendono dal livello di rischio dell’azienda, e si tengano costantemente aggiornati attraverso l’elaborazione di un programma di formazione pianificato nel tempo.
Tale possibilità è consentita alle aziende artigiane, industriali, agricole e zootecniche con non più di 30 lavoratori, alle aziende della pesca fino a 20 lavoratori, a quelle estrattive fino a 50 lavoratori, alle strutture di ricovero e cura fino a 50 lavoratori e a tutte le altre tipologie di aziende fino a 200 lavoratori. In ogni caso il Datore di Lavoro non può invece ricoprire il ruolo di RSPP, indipendentemente dalle dimensioni, nelle aziende ricadenti all’interno della direttiva Seveso, (D.lgs 334/99), nelle aziende che impiegano sorgenti radioattive, nelle centrali termoelettriche e nelle imprese che trattano esplosivi.
Per tutte le altre realtà, il Datore di Lavoro può frequentare un corso abilitante e ricoprire direttamente il ruolo di RSPP che ai sensi di quanto previsto dal punto 5 dell’allegato A dell’Accordo del 21 dicembre 2011 deve essere organizzato su quattro moduli, uno di carattere normativo, uno di carattere gestionale, uno specifico sui rischi della realtà aziendale e uno sugli aspetti della comunicazione e delle relazioni con i soggetti del sistema di prevenzione interni o esterni. Il successivo Accordo tra Stato e Regioni del 07 luglio 2016 ha meglio disciplinato il percorso formativo per i Datore di Lavoro che svolga i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, prevedendo delle integrazioni formative se l’azienda ha al suo interno lavoratori che svolgano attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto. (punto 12.2 dell’allegato unico).
Gli stessi citati accordi del 2011 prevedono inoltre l’obbligo di aggiornamento costante e periodico, con durata e contenuti variabili in considerazione del livello di rischio aziendale: aziende a rischio basso sei ore, aziende a rischio medio 10 ore, aziende a rischio alto 14 ore. L’arco temporale entro cui svolgere gli aggiornamenti è di cinque anni per tutte le tipologie, e in proposito il punto 7 dell’allegato A, prevede che “L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento” e viene esteso a tutti i soggetti che ricoprono il ruolo di RSPP/datore di Lavoro, anche se inizialmente esonerati per legge dal corso di base.
Anfos propone, in allineamento con quanto previsto dall’allegato 1 degli accordi del 2011, i percorsi formativi di base organizzati su quattro moduli, e gli aggiornamenti per i Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente il ruolo di RSPP.
Lo stesso testo degli accordi prevede che i primi due moduli della formazione di base siano erogabili attraverso una piattaforma di formazione a distanza mentre i due moduli successivi possano essere erogati grazie al sistema innovativo dell’aula virtuale, un modello didattico che consente l’interazione con il docente in tempo reale, ma senza essere presenti nello stesso spazio fisico.
È inoltre previsto un modulo specifico sui rischi integrativi specifici per i Datori di Lavoro di aziende a rischio medio e alto, conformemente ai contenuti previsti dagli accordi del 2016.