Il correttivo al Testo unico: Legge sicurezza nei luoghi di lavoro
- Introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico. Tale sistema inizierà a operare nel settore edile per mezzo dell’istituzione di una patente strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice (appunto, i ‘punti patente’) per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali l’effettuazione delle attività di formazione e l’assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza.
- Nella fase di qualificazione dell’impresa – ad ogni azienda si attribuirà un punteggio che ne misurerà l’idoneità ed il cui azzeramento determinerà l’impossibilità per l’impresa di operare nel settore.
- Viene riservato agli OO.PP. – purché muniti di struttura con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro – il compito di verificare l’adozione e l’efficace attuazione in azienda dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza rilasciando apposita asseverazione, della quale gli organi di vigilanza tengono conto nella programmazione delle proprie attività di vigilanza (in modo che, in linea di massima, gli accessi ispettivi vengano pianificati innanzitutto in aziende ove il ‘controllo sociale’ della bilateralità non abbia operato).
- Potenziato il ruolo degli O.P.P. per le attività di ‘promozione’ o ‘svolgimento’ della formazione, con obbligo di presenza di personale competente al loro interno, nonché ruolo premiante dell’asseverazione dei modelli di gestione e organizzazione ex art. 30;
- Nel settore edile, caratterizzato da alti indici infortunistici, la formazione dei preposti (che rivestono un ruolo fondamentale in cantiere) in materia di salute e sicurezza vada favorita anche programmandola e realizzandola presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle imprese.
- Nelle imprese o unità operative fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere, oltre ai compiti propri del S.P.P., anche quelli di Primo Soccorso e Prevenzione Incendi, previa formazione (questo significa che in caso oltre i 5 lavoratori del compito va incaricato altro soggetto);
- Modificato l’impianto sanzionatorio: in via generale ( è comunque presente una semplificazione di applicabilità nelle varie ipotesi) è mantenuta la pena dell’arresto ed è aumentata quella dell’ammenda, eliminando in alcuni casi l’alternatività tra arresto e ammenda ma salvaguardando comunque l’istituto della prescrizione (a un quarto del massimo) ex d.lgs. 758/94 con apposite previsioni legali;
- Comunicazione dei ominativi RLST all’INAIL da parte degli Organismi paritetici in relazione alle aziende che aderiscono alla bilateralità con designazione ipso iure del RLST;
- Comunicazione all’INAIL, ai fini statistici, dei dati sugli infortuni superiori a 1 giorno oltre a quello dell’evento (dunque 2-3 gg. di infortunio, dal 4giorno la finalità è quella assicurativa ex d.p.r. 1124/65);
- Differente indicazione dei lavoratori ‘volontari’ cui è esteso l’obbligo di garanzia di sicurezza, tenendo conto delle modalità di lavoro;
- Demandata alla Commissione consultiva permanente l’individuazione dei criteri su ‘Formatore’ e ‘stress lavoro-correlato’; piena entrata in vigore dell’obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato al momento in cui la Commissione consultiva permanente elaborerà i criteri valutativi o, in ogni caso, dal agosto 2010
- Introdotto l’obbligo, in sede di valutazione dei rischi, di tenere conto delle diverse tipologie contrattuali con cui sono inseriti i lavoratori nell’organizzazione;
- Possibilità di visita medica preassuntiva, con facoltà per il datore di lavoro di rivolgersi alle strutture pubbliche o al medico competente, con tutela del lavoratore mediante ricorso avverso il giudizio di idoneità anche per le visite preassuntive in merito alla inidoneità alla mansione è riscritto l’art. 42 prevedendo che il lavoratore, ‘ove possibile’, venga adibito ad altre mansioni equivalenti o a mansioni inferiori ‘garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza’;
- Modificata la procedura del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 t.u.s.l.) e definito, per l’applicabilità, il concetto di ‘reiterazione’;
- All’art. 16 in materia di delega viene aggiunta, per il soggetto delegato, la possibilità di delegare a sua volta alcune funzioni, con eccezione di quelle a lui espressamente delegate;
- DVR consultabile esclusivamente in azienda e certezza della data semplicemente mediante la firma del Datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico competente;
- Reintrodotto il termine di 90 gg. per la valutazione rischi nelle attività svolte ex novo;
- Valutabilità del libretto formativo, da parte del datore di lavoro, per l’organizzazione della formazione al personale introduzione di un meccanismo di estinzione agevolata (nuovo art. 301-bis), valevole solo in caso di illeciti amministrativi, che consiste nella possibilità per il trasgressore di pagare la misura minima della sanzione qualora provveda a regolarizzare la propria posizione entro il termine assegnato dall’organo di vigilanza.