In merito all’art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81/08 così come modificato con il D. Lgs. n. 106/09 che così recita:
“I dirigenti e i preposti” ricevono acura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con il decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. 81/2008, contenuto nel D. Lgs. n. 106/2009, l’art. 37 relativo alla formazione dei lavoratori, nel confermare che la formazione deve essere adeguata, e con
tale termine deve intendersi ovviamente che la stessa sia corrispondente sia al settore di attività che ai rischi in esso presenti, ha esplicitamente inserito oltre all’obbligo della formazione dei preposti anche quello della formazione dei dirigenti. Con la stessa modifica, inoltre, essendo stata abrogata la espressione “in azienda” che compariva nel testo originario, è stata eliminata altresì la condizione che la formazione dovesse essere effettuata in azienda ed è stato aggiunto invece con il comma 7-bis che la stessa potesse essere svolta anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
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