La comunicazione del nominativo RLS va effettuata non annualmente (come imposto fino al 20 agosto dall’81/08) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi già comunicati.
“aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;”.
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