Nella giornata del 19 Ottobre u.s. è stato approvato, dopo 7 passaggi Camera/Senato durati due anni, il Disegno di Legge n.1441 quater F, che introduce importanti novità normative sul rapporto di lavoro.
Si tratta del c.d. “collegato lavoro”, che nei 50 articoli di cui si compone, ha riportato modifiche essenziali alla normativa sul rapporto di lavoro; numerose le norme a contenuto eterogeneo: apprendistato a 15 anni, impugnazione del licenziamento per via stragiudiziale, metodologia di invio dei certificati medici di malattia online, nuove sanzioni, più leggere, per il sommerso gli orari di lavoro e contenziosi pendenti in materia di contratti di precariato non trasformati in rapporti a tempo indeterminato, applicabilità della Legge 51/55 in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, non solo agli aeromobili ma anche ai navigli di Stato, prima esclusi.
Risulta totalmente riscritta la sezione del codice di procedura civile in tema di conciliazione, sezione con norme di ampia interpretazione.
Infatti gli artt. 410 e 411 c.p.c. presentano una nuova formulazione: l’art.410 c.p.c. impone il venir meno dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione come “conditio sine qua non” alla procedibilità dell’azione, oltre alla possibilità di applicare risoluzioni alternative al ricorso al giudice del lavoro, quali la possibilità di presentarla tramite l’associazione sindacale di categoria.
L’art. 411 c.p.c. in tema di verbale conciliativo, esplicita le diverse possibilità a seconda della raggiunta conciliazione o meno, al fine naturalmente di una bonaria definizione della controversia.
Questa abrogazione ha provocato numerosi quesiti interpretativi, in quanto ha valore nell’ambito delle controversie del rito del lavoro; viceversa il Dlgs 28/2010 ha previsto un’obbligatorietà “tout court” del tentativo di conciliazione a partire dal prossimo 20 Marzo 2011, con obbligo a carico dei professionisti di informare la clientela a partire dal 20 Marzo 2010.
Ed allora, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quid iuris?