L’art. 2, comma 1, lett. a), del TU sulla sicurezza esclude
dalla tutela i lavoratori addetti ai servizi domestici/familiari (colf,
badanti, ecc.).
Sono equiparati ai lavoratori, invece: gli associati in partecipazione (art. 2549
c.c.); i soci lavoratori di cooperativa
o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle
società o dell’ente stesso; i tirocinanti
e gli stagisti (art. 1, comma 2, Dm 25 marzo 1998, n. 142); gli allievi di istituti di istruzione ed
universitari che partecipino ai corsi di formazione professionale; il lavoratore socialmente utile Lsu (Dlgs n.
468/ 1997 e n. 81/2000)
Enzo Gonano