Il 12 febbraio 2016 è stata pubblicata la Circolare numero 8 a cura della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro, recante alcune precisazioni e indicazioni in merito ai contratti di solidarietà difensivi.
La circolare si articola su tre punti qui di seguito elencati ed enucleati.
Abrogazione e termini di efficacia dei contratti di solidarietà difensivi di tipo B
I contratti di solidarietà di tipo B, introdotti dalla legge n. 236/93, sono applicabili in presenza di dichiarate e certificate eccedenze occupazionali, con lo scopo di evitare, in tutto o in parte, la riduzione di personale e sono applicabili dalle imprese che già non siano in regime di cassa integrazione straordinaria. Sono rivolti alle aziende con più di 15 lavoratori e possono beneficiarne, in misura e con caratteristiche diverse, tutte le tipologie contrattuali con l’esclusione dei ruoli dirigenziali.
Per esplicita disposizione dell’art. 46, comma 3, D.Lgs.14 Settembre 2015 n. 148, questa tipologia di contratti verrà abrogata a partire dal 1 luglio 2016, e quindi l’ultimo giorno utile per poter beneficiare delle caratteristiche di questo ammortizzatore sociale sarà il 30 giugno 2016.
L’abrogazione viene ulteriormente caratterizzata nella legge di stabilità 2016 approvata lo scorso dicembre, che chiarisce i termini di durata massima del periodo di solidarietà.
In particolare, per i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 la durata del contributo ammissibile resta quella prevista dal verbale di accordo definito tra le parti.
Per i contratti di solidarietà stipulati successivamente al 15 ottobre 2015, la durata non potrà protrarsi oltre la data del 31 dicembre 2016, “anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data. Quindi in quest’ultimo caso il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016.”
Assunzioni a tempo determinato
Il D.Lgs 81/2015, che regolamenta le disciplina dei contratti di lavoro, stabilisce che non è ammesso per le aziende che abbiano intrapreso un regime di cassa integrazione destinato ad alcune specifiche mansioni, l’assunzione di personale a tempo determinato che ricopra gli stessi ruoli aziendali interessati dal regime di ammortizzazione sociale.
Quindi, nel divieto di contrattualizzare questa forma di collaborazione non rientrano le aziende in regime di solidarietà come definito dall’art 5 comma 5 della legge 236/93 che definisce che “alle imprese che per ridurre le eccedenze di personale, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario” poiché non rientrano nel numero di quelle destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni.
Obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro
Per quanto riguarda la formazione, la circolare chiarisce che “fermo restando quanto previsto in ordine alle modalità di svolgimento dell’attività di formazione durante il periodo di solidarietà, si precisa che, con specifico riferimento alla disciplina degli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n.81/2008, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’Interpello n. 16 del 22 maggio 2013“.
Adempimenti delle DTL – aspetti procedimentali
Con l’obiettivo di ridurre i tempi necessari per le pratiche di domande di contratti di solidarietà, le Direzioni territoriali avranno 30 giorni di tempo per verificare e trasmettere la documentazione relativa all’istanza, alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O.