Con la circolare n 73/2017, l’Inps ha fornito le istruzioni per il riconoscimento ai lavoratori non vedenti di benefici pensionistici nel sistema contributivo, conformemente a quanto previsto dal comma 209 dell’articolo 1 della Legge 232 dell’11 dicembre 2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).
Nel dettaglio il sopracitato comma 209 prevede che “con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all’incremento dell’età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
A completamento del quadro normativo è utile infine riprendere quanto definito proprio nel comma 2 dell’articolo 9 della Legge 113/85, che prevede una maggiorazione di quattro mesi per ogni anno di lavoro effettivamente prestato in favore dei centralinisti telefonici non vedenti iscritti all’albo professionale, in considerazione del fatto che l’associazione della limitazione sanitaria con l’attività di centralinista viene considerata particolarmente usurante. Tali benefici sono in seguito stati estesi a tutte le categorie di lavoratori non vedenti dalla legge 120 del 28 marzo 1991 (art 2).
I destinatari del beneficio pensionistico così introdotto sono tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, appartenenti ad una delle seguenti categorie: ciechi civili, ciechi invalidi per servizio, ciechi invalidi del lavoro, ciechi di guerra.
Le modifiche introdotte dal nuovo provvedimento normativo, a decorrere dal primo di gennaio 2017, riguardano la maggiorazione dell’età anagrafica che entra nel calcolo del coefficiente di trasformazione applicabile ai trattamenti pensionistici liquidati nel sistema contributivo o nella quota di pensione contributiva relativamente alle pensioni liquidate nel sistema misto.
Tale maggiorazione, nella misura dei quattro mesi come sopra descritta, si applica nel limite del settantesimo anno di età anagrafica, con un meccanismo che decorre dal momento dell’inizio della pensione. Per le liquidazioni pensionistiche erogate ai non vedenti di età inferiore a 57 anni, la maggiorazione relativa ai periodi di lavoro effettivamente prestati, determina un aumento dell’età anagrafica da considerare per l’individuazione del coefficiente di trasformazione.
Nel caso di servizi prestati di durata inferiore all’anno, la maggiorazione figurativa da attribuire sarà proporzionalmente ridotta. Non vengono invece introdotte modifiche per quanto riguarda il beneficio oggetto della circolare, per le pensioni erogate mediante il sistema retributivo dei contributi versati; lo strumento del “beneficio in parola”, viene concesso presentando apposita richiesta, corredata da idonea documentazione (Circolare Inps 29/2002; Circolare 92/2002) e si applica ai trattamenti con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2017 in poi, ma non si applica alle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti di titolari di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.
Info: circolare Inps n.73 aprile 2017 Benefici pensionistici lavoratori non vedenti