INPS, benefici previdenziali per esposti all’amianto estesa al 2019-2020

 

24 Novembre 2018

circolare-inps-amianto-2018

Con messaggio n.4253 del 15 novembre 2018 l’INPS ha comunicato l’estensione dei benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto previsti per i lavoratori che sono stati esposti per motivi occupazionali e che hanno contatto patologie asbesto correlate, anche per gli anni 2019 e 2020.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 117, della legge nr 190 del 23 dicembre 2014 sono stati disposti benefici economici dedicati ai lavoratori affetti da patologie asbesto correlate conseguenti ad esposizione ad amianto, occupati in attività ove siano state svolte opere di coibentazione e bonifica, che non siano più in forza lavoro e fino al momento del percepimento della pensione di anzianità. La successiva legge nr 208 del 28 dicembre 2015, con il comma 276, ha stanziato una dotazione economica complessiva di due milioni di euro per ognuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, prevedendo inoltre con il comma 275 che il beneficio venga riconosciuto anche agli ex lavoratori che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, abbiano trasferito la gestione della previdenza ad un ente diverso dall’INPS.

Con provvedimento di legge nr 91 del 20 giugno 2017, l’articolo 13 ter, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge nr 123 del 3 agosto 2017, l’importo economico stanziato dalla legge 208/205, è stato esteso anche alle due annualità successive, riconoscendo la somma di due milioni di euro per ognuna di esse.

Per poter avere accesso al beneficio sopra descritto gli interessati devono presentare, entro e non oltre il 30 novembre 2018, una specifica domanda esclusivamente per via telematica, utilizzando uno dei seguenti canali posti a disposizione dall’INPS.

Le istruzioni operative specifiche per l’inoltro delle richieste sono state definite nel corso degli ultimi anni con le circolari INPS, nr 80/2015, nr. 154/2016, nr. 2769/2016 e nr 3329/2016. In particolare il messaggio INPS nr 2769 del 21 giugno 2016, stabilisce che abbiano diritto al beneficio i soggetti che, che non svolgono alcuna attività lavorativa alla data di presentazione della domanda e che siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Lo stesso messaggio 2769 all’articolo 4 definisce inoltre l’importo del beneficio in misura pari all’importo dell’assegno sociale di anzianità, fino alla prima decorrenza utile della suddetta pensione e sempre nei limiti di spesa annuale previsti.


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