Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed
elabora il documento in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente. La valutazione dei rischi e
l’elaborazione del relativo DVR sono realizzate previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.La valutazione e il DVR debbono
essere rielaborati in occasione – di modifiche del processo produttivo –
dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della
sicurezza dei lavoratori- in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione e della protezione – a seguito di infortuni significativi –
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A
seguito di questa rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere
aggiornate.Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si
riferisce la valutazione dei rischi.I datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base di procedure
standardizzate (che formeranno oggetto di provvedimento governativo da emanarsi
entro il 31.12.2010). Fino e non oltre il 30 giugno 2012 i datori di lavoro
possono auto-certificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Questa
facoltà è esclusa, peraltro, ai datori di lavoro di ambienti di lavoro in cui
sono presenti particolari rischi, come le centrali termoelettriche, le aziende
per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni,
nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50
lavoratori..I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono
effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate
(che formeranno oggetto di provvedimento governativo da emanarsi entro il
31.12.2010). Intanto, trovano applicazione le disposizioni indicate più sopra..
Di questo tipo di modalità di valutazione dei rischi non possono servirsi i
datori di lavoro delle aziende con rischi articolari, come quelle in cui si
svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, ad
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto,
o dei cantieri temporanei e mobili.
Enzo Gonano
Art. 29 TU 81/08