CASSAZIONE 1232/09: il ricorrere dell’infortunio in itinere

 

11 Dicembre 2009

Per “infortunio in itinere” genericamente si intende quello occorso durante il tragitto che il lavoratore compie dalla propria abitazione al luogo di attività lavorativa e viceversa.
Per dirlo con la Cassazione (sent. n° 12120/02):”un sinistro è configurabile come infortunio in itinere solo quando tra l’esposizione al “rischio della strada” e il lavoro vi sia un rapporto di stretta connessione.”
L’Inail quale ente preposto all’indennizabilità degli infortuni, vi provvederà se in sede giudiziale saranno riscontrati e dimostrati i requisiti richiesti secondo gli standards decisi dall’ente stesso.
Il ricorrere dell’infortunio in itinere si manifesta al ricorrere di tre presupposti:

  1. presenza del nesso eziologico tra percorso seguito ed evento;
  2. presenza di nesso occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa;
  3. uso del veicolo privato.


Rispetto al primo requisito, la presenza del nesso eziologico indica una relazione di causalità tra l’atto o fatto e l’evento che ne deriva (per il caso in questione infortunio mortale).
Ovvero ci deve essere un legame o nesso (dal latino “nectere”=legare) tra il percorso seguito e l’incidente occorso al lavoratore.

Rispetto al secondo presupposto, il nesso occasionale indica che l’itinerario casa-lavoro deve essere stato percorso in funzione dello svolgimento dell’attività lavorativa.
In merito al terzo presupposto, l’uso del veicolo privato deve considerarsi unica possibilità di raggiungere il posto di lavoro, in considerazione sia degli orari lavorativi che di quelli dei mezzi pubblici disponibili.
Naturalmente tale necessità andrà accertata in concreto, in considerazione delle circostanze ed orario in cui si è verificato l’incidente infortunistico.
La giurisprudenza più recente ha riscontrato il ricorrere dell’infortunio in itinere con Sent. 1232/09.
Nel caso di specie un lavoratore, professore universitario, era morto in un incidente stradale occorsogli nel tragitto di ritorno dall’Università alla propria abitazione.

L’Inail –ricorrente- ha proposto ricorso contro gli eredi del de cuius che rivendicavano l’infortunio in itinere oltre il danno tanatologico o da morte immediata (danno di tipo biologico) con la conseguente rendita.
In merito al primo motivo di ricorso la Corte lo ha giudicato infondato, riscontrando nel caso di specie i tre presupposti distintivi dell’infortunio in itinere.
I riscontri oggettivi rilevati in merito all’orario dell’incidente, 14:30, compatibile con il termine dell’orario delle lezioni universitarie e con l’accertamento di una particolare patologia alimentare della vittima, in funzione della quale il pranzo a casa era una necessità per lo stesso, giustificano il ricorrere dei presupposti necessari all’accertamento dell’infortunio in itinere.
In merito al secondo motivo di ricorso la Corte lo ha giudicato fondato e quindi rigettato la domanda avente ad oggetto il danno biologico, attenendosi all’orientamento giurisprudenziale già consolidato.

Non è riscontrabile la sussistenza del danno biologico perché la morte non è considerata come massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sulla vita intesa come bene giuridico.
Infatti per la giurisprudenza prevalente: “il danno da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita”(Cass. 458/09).
Non ci deve quindi essere tra la vita e la morte il passaggio allo stato di coma.
Lo stesso pensiero si ritrova nella Sent. 28423/08, che aveva ancor prima precisato che:”in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale “jure haereditatis”, a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato”.

Il verificarsi della morte immediatamente all’evento lesivo comporta la perdita della vita del soggetto (intesa come bene giuridico), pertanto il conseguente diritto al risarcimento non potrà riscontrarsi in capo agli eredi, vista la funzione di reintegrazione e riparazione del pregiudizio arrecato svolta dal diritto al risarcimento danni.
In breve il risarcimento del danno non ha funzione sanzionatoria ed  è quindi impossibile che ricorra nel caso in cui la persona abbia cessato di esistere.


Corsi online

Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul lavoro eroga diversi corsi per il personale e per i datori di lavoro in materia. In particolare vengono offerti i corsi obbligatori introdotti dal Dlgs 81\2008 Testo Unico Sicurezza.


Corsi sicurezza
sul lavoro
81-2008
Corsi
per Professionisti
professionisti
Corsi industria
alimentare
haccp
Corsi
Privacy
privacy

Hai bisogno di aiuto?