Ministero Sviluppo Economico, le nuove regole per i call center

 

27 Febbraio 2017

La Legge di bilancio 2016 (232/2016) prevede all’art 1 comma 243 l’introduzione di nuove regole per questo tipo di attività, in abrogazione dell’art 24 bis del decreto legge 83/2012. Le nuove regole, che sono in vigore dal 1°gennaio 2017, prevedono misure di controllo più severe, sanzioni più elevate e si applicano a tutte le realtà del settore indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.

Obblighi di comunicazione. L’operatore economico che decida di localizzare all’estero le attività di call center, anche se conferite in regime di subappalto a una società terza con ragione sociale nel paese estero non membro dell’Unione Europea, ha l’obbligo di darne comunicazione preventiva (almeno trenta giorni prima dell’avvio dell’attività). Gli operatori economici che avessero già affidato all’estero le attività di call center, in data antecedente al 1° gennaio 2017, dovranno darne comunicazione con le stesse modalità, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (2 marzo 2017).

Sono previste sanzioni in caso di comunicazioni omesse, di 150 mila euro per ogni omissione ed in caso di ritardi nelle comunicazioni oltre i sessanta giorni previsti, di 10 mila Euro per ogni giorno di ritardo.

Informativa ai clienti. Gli operatori del call center sono tenuti a informare il cliente, sia nel caso che ricevano una chiamata che nel caso che la effettuino, sul luogo in cui è collocato il call center (territorio nazionale, Paesi UE, Paesi extra UE). Dal 1° aprile 2017 inoltre dovrà essere data la possibilità al cliente di richiedere che il servizio sia reso da un operatore collocato nel territorio nazionale o in ambito delle Comunità Europea, trasferendo immediatamente la chiamata alla sede richiesta dal cliente.

In caso di violazione della precedente notifica informativa al cliente, sono previste sanzioni pari a 50 mila euro per ogni giornata in cui non siano state comunicate le localizzazioni dell’operatore, con avvio di relativa pratica giudiziaria da parte del garante della privacy e successive eventuali percorsi legali.

Responsabilità solidale tra committente e gestore del call center. L’affidamento delle attività di call center ad un operatore esterno (gestore del servizio) comporta la condivisione della responsabilità in solido in materia di gestione dei dati sulla privacy dei clienti; violazioni in materia comportano sanzioni amministrative pecuniarie di 50 mila euro per ogni violazione sia per il committente che per il gestore.

Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) . Viene istituito dall’Autorità garante delle comunicazioni, il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al quale tutti gli operatori economici che svolgano attività di call center, compresi i soggetti affidatari del servizio, sono tenuti ad iscriversi entro sessanta giorni dall’introduzione della norma (02 marzo 2017).

Le informazioni contenute nel registro dovranno contenere l’elenco di tutti i numeri telefonici messi a disposizione degli utenti e, per garantire un monitoraggio più efficace, dai quali i clienti potranno ricevere telefonate. La violazione dell’obbligo di iscrizione al ROC comporterà una sanzione amministrativa pari a 50 mila euro.

Info: nuove regole call center Ministero Sviluppo Economico


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