Il 3 febbraio 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la regola tecnica antincendio per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di gas naturale di superficie con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8. L’entrata in vigore ufficiale della regola è stabilita in novanta giorni dalla data di pubblicazione e abroga definitivamente la precedente regola del 24 novembre 1984, “Depositi per l’accumulo di gas naturale”.
Il provvedimento si costituisce di sei articoli introduttivi e propedeutici all’allegato 1, la “regola tecnica” vera e propria, che costituisce il cuore della disposizione di legge. Gli obiettivi ai fini della prevenzione antincendio sono così definiti dal legislatore nell’art. 2:
- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
L’allegato 1 si divide a sua volta in sei distinte sezioni; una prima sezione di carattere generale che recepisce il campo di applicazione esteso ai serbatoi fissi o in bombole e altri recipienti mobili e sottolinea che, qualora le attività interessate rientrino nella direttiva Europea che definisce i criteri di sicurezza per le Industrie e carattere di incidente rilevante (2012/18/UE), allora si dovranno applicare le misure più restrittive definite in questo provvedimento; così come se ci si trova in presenza di atmosfere di tipo esplosivo, il riferimento normativo da adottare è il Decreto Legislativo 81/08 di cui al titolo IX.
La seconda e la terza sezione si occupano rispettivamente dei requisiti progettuali e costruttivi dei depositi fissi e mobili; si definiscono qui, per entrambe le categorie, le pressioni massime di esercizio ammesse e le classificazioni in funzione delle capacità di accumulo in metri cubi, definendo quattro livelli di pericolosità ai quali vengono attribuiti diversi livelli di sicurezza in termini di dimensioni dell’area di ubicazione, di recinzione, di varchi di accesso e di distanze minime da elementi considerati pericolosi.
La quarta sezione si occupa in modo specifico dell’alimentazione diretta di reti da veicoli adibiti al trasporto di gas naturale; così come nella quinta sezione, relativa alle attività di carico e scarico dei mezzi adibiti al trasporto di gas naturale, vengono illustrati i requisiti tecnici delle aree adibite a queste operazioni (pavimentazione, metrature, distanze minime dei veicoli in sosta), così come le specifiche delle linee elettriche che non possono comunque attraversare l’area occupata dal veicolo in sosta.
Nella sesta sezione, relativa alle disposizioni comuni, il provvedimento si conclude definendo i requisiti formativi del personale addetto alle operazioni, le misure preventive e protettive da adottare nelle fasi di scarico e le disposizioni in materia di presidi antincendio e segnaletica di sicurezza obbligatoria da installare in prossimità dei depositi e le misure specifiche per la realizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici e di quelli per la protezione contro le scariche atmosferiche.