Nel primo week-end di esodo estivo arriva il Nuovo Codice della Strada, approvato in via definitiva al Senato, che ha revisionato al rialzo il regime sanzionatorio, con l’intento di diminuire drasticamente gli incidenti e le morti su strada.
Il provvedimento sarà efficace decorsi i canonici 15 giorni di “vacatio legis”, fatti salvi alcuni specifici articoli contenenti disposizioni urgenti, che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
Il C.d.S. così come previsto dal vecchio Dlgs 285/1992 vede modificate le disposizioni del capo I, mentre introduce nuove norme in materia di sicurezza stradale al capo II.
Gli ex artt. 38 e 41 ora art. 6 e art.7 in materia di segnaletica stradale e segnali luminosi hanno subito delle modifiche, così come la disciplina della patente a punti.
Ma i grandi cambiamenti riguardano la guida dei ciclomotori e le disposizioni sugli strumenti di protezione: caschi protettivi, cinture di sicurezza e giubbotti retroriflettenti (imposti ai ciclisti nelle ore di alba e tramonto) che dovranno preventivamente essere omologati con i regolamenti dell’Ufficio Europeo per le Nazioni Unite- Commissione Economica dell’Europa, in modo da adeguarsi alla normativa europea.
Ulteriori inasprimenti riguardano il regime sanzionatorio di tutto il codice della strada.
In particolare le restrizioni maggiori vengono imposte a chi guida sotto effetto di alcool o sostanze stupefacenti, ex art 33.
Pur depenalizzando il reato di guida in stato di ebbrezza lieve (tasso alcoolemico ricompreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l), le sanzioni sono aumentate prevedendo la sospensione della patente fino a 2 anni e l’arresto da 3 a 6 mesi.
Se il conducente-proprietario del veicolo provoca un incidente sotto effetto di alcool o sostanze stupefacenti, le sanzioni amministrative sono raddoppiate ed il veicolo confiscato, nel caso di conducente non proprietario la sanzione consisterà nella sospensione della patente per il doppio.
Per i conducenti di mezzi pubblici con tasso alcolemico superiore al massimo consentito è previsto il licenziamento in tronco per giusta causa con revoca della patente, che verrà soltanto sospesa nel caso di livelli di alcool o stupefacenti nel sangue più lievi.
Sia nel caso di guida in stato di ebbrezza che sotto effetto di stupefacenti la pena detentiva e pecuniaria possono sostituirsi con un lavoro non retribuito socialmente utile per la collettività da svolgersi nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
Per la guida di motorini e minicar “truccati” fino a superare i 45 Km/h le sanzioni sono decuplicate, con multe massime fino a Euro 4.000,00.