Il preposto per la sicurezza ricopre un ruolo molto importante nelle aziende, esercitando una sostanziale azione di vigilanza sull’operato dei propri collaboratori. L’articolo 2 del Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro, con la lettera e) definisce tale figura come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Occorre precisare che il preposto non assume un ruolo decisionale all’interno del sistema di prevenzione e protezione, ma piuttosto un ruolo di controllo e vigilanza, riconducibile a una posizione gerarchica aziendale, formalizzata o meno, che lo pone nelle condizioni di poter esercitare funzionalmente la sorveglianza sul rispetto delle misure di sicurezza. Generalmente è quindi un capo reparto, un capo area, un capo turno o un capo servizio. Un soggetto che ha la responsabilità gerarchica dell’operato di alcuni collaboratori, e di conseguenza assume anche una responsabilità funzionale al proprio ruolo, in materia di salute e sicurezza.
Con l’articolo 19 del D.Lgs 81/2008 si definiscono le responsabilità del preposto e le relative sanzioni che possono avere anche carattere penale. Gli obblighi sono riconducibili ad una azione di controllo:
- Controllare che i collaboratori rispettino le disposizioni ricevute da parte del datore di lavoro in termini di utilizzo corretto dei dispositivi di protezione e di osservanza delle procedure;
- Gestire le situazioni di emergenza richiedendo che vengano seguite le istruzioni ricevute;
- Informare i lavoratori in caso di rischi gravi e immediati e richiedere l’abbandono ordinato del posto di lavoro; Segnalare al datore di lavoro le criticità dei mezzi e delle attrezzature di lavoro o dei dispositivi di protezione e ogni altra situazione di rischio;
- Frequentare appositi corsi di formazione
Al fine di poter rispettare tali obblighi il preposto deve quindi frequentare corsi di formazione e di aggiornamento, i cui contenuti e modalità sono definiti dal punto 5 dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
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