L’articolo 2 del Testo Unico per la Sicurezza, al comma 1 lettera a) definisce il Lavoratore come quel soggetto che risponde alle seguenti caratteristiche: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione” e in particolare “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento […] promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”
Sui lavoratori così definiti ricadono quindi determinati obblighi (articolo 20) e determinati diritti, tra questi vi è la formazione, da intendersi sia come un obbligo per i lavoratori sia come il diritto di essere informati sui rischi presenti sul luogo di lavoro in cui prestano la propria attività e sulle derivanti misure di prevenzione e protezione da adottare.
In conseguenza dei presupposti di cui sopra, e dell’evidenza che uno studente impegnato in percorsi formativi di alternanza scuola lavoro viene effettivamente e legalmente equiparato ad un lavoratore ai sensi del decreto 81/2008, è necessario sviluppare corsi di formazione per tali figure, che siano personalizzati sulle reali esigenze formative degli studenti, rivolti a creare le competenze generali e specifiche previste dalla normativa.
Fare formazione agli studenti che si preparano ad affrontare le scelte lavorative tuttavia, non è solo assolvere un obbligo di legge, e va oltre il concetto legislativo di fornire informazioni tecniche, normative e procedurali. È a tutti gli effetti attribuire un valore aggiunto alla sicurezza in azienda, un primo passo indispensabile per accrescere la cultura della sicurezza e aumentare la consapevolezza nei giovani su questi temi così sentiti e importanti.
Secondo quanto previsto dall’articolo 37 e in considerazione della posizione del Ministero dell’istruzione e da quanto emerge dalle indicazioni del Miur la parte di formazione generale (4 ore) è di competenza dell’Istituto scolastico, mentre la parte di formazione specifica è a carico dell’azienda o della scuola (previo accordo e condivisione dei rischi presenti) se questa non fosse in grado di erogarla.
ANFOS
ANFOS propone agli studenti la possibilità di frequentare un corso di formazione generale, propedeutico a quelli che saranno poi i corsi specifici sui rischi reali presenti all’interno dell’attività di lavoro, che contribuisce ad assolvere l’obbligo di legge.
Il percorso formativo proposto da ANFOS è completamente gratuito. Questa la pagina di riferimento.