Rivalutazione annuale Inail per infortunio e malattia professionale

 

14 Novembre 2018

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Con la lettera circolare n. 40 del 25 ottobre 2018, Inail ha dato le disposizioni relative alla rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industria, marittimo, agricoltura, e per il personale medico e tecnico esposto a radiazioni ionizzanti.

In coerenza con quanto disposto dagli articoli 11 e 13 del Decreto legislativo numero 38 del 23 febbraio 2000, “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144″, a partire dal 1° luglio 2000 la retribuzione relativa alle liquidazioni delle rendite corrisposte dall’Inail per i lavoratori vittime di infortuni o che abbiano contratto malattie di tipo professionale, viene rivalutata ogni anno in considerazione dell’andamento della variazione dei prezzi al consumo (indice Istat) intervenuta rispetto all’anno precedente.

In considerazione della assenza di variazione degli indici Istat per gli anni 2016 e 2017, per queste annualità non sono stati applicati gli aumenti per le prestazioni economiche, come disposto rispettivamente dai decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2016 e del 19 luglio 2017.

2018

Per l’anno 2018 invece l’indice dei prezzi al consumo ha comportato una variazione economica di 1,10 punti percentuali e di conseguenza anche le prestazioni Inail sono state aggiornate con determina del Presidente Inail nr 253 del 29 maggio 2018, che ha previsto la rivalutazione, con decorrenza dal 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale. La disposizione del presidente è stata recepita da appositi decreti ministeriali emessi in data 19 luglio 2018, ognuno relativo ad una delle categorie interessate: industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.

La circolare n. 40 ha fornito le indicazioni per procedere alla liquidazione delle prestazioni, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali per erogare le prestazioni oggetto della variazione.

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente si applicano le seguenti misure di retribuzione per ognuno dei settori:

Per il settore industriale e marittimo, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 77,97, con gli importi minimi di €16.373,70 e massimi di €30.408,30. I massimali per il settore marittimo risultano tuttavia più alti per i Comandanti e capi macchinisti (euro 43.787,95), per i primi ufficiali di coperta e di macchina (euro 37.098,13) e per gli altri ufficiali (euro 33.753,21).

Per il settore agricolo a retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 24.709,80 per i lavoratori a tempo determinato, mentre per i lavoratori a tempo indeterminato e gli autonomi si applicano le misure del settore industriale.

Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi si applicano misure annue leggermente differenti in considerazione dell’anno in cui si è verificato l’evento, da un minimo di 26.519 euro ad un massimo di 27.219 euro. Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive si applica la misura retributiva annua di euro 60.717,90.

In caso di morte del soggetto viene corrisposto un assegno una tantum per i superstiti delle vittime appartenenti al settore industriale e agricolo fissato nella misura di euro 2.160,00.

Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è riproporzionato sulla retribuzione annua sopra definita (60.717,90 euro) secondo le seguenti percentuali:

  • un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli
  • un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli
  • un sesto negli altri casi.

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