È stato pubblicato sul portale del Ministero del Lavoro, un nuovo interpello sicurezza (n. 3/2018) riguardante le misure da adottare da parte della Polizia Locale che svolge servizi di vigilanza presso i campi nomadi. Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ai “quesiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex Articolo 12 D.lgs. 81/08 s.m.i.” – seduta della Commissione del 16 maggio 2018.
Argomento dell’interpello sono state le situazioni di sviluppo di roghi che rappresentano un rischio per gli agenti di polizia stessi, oltre che un pericolo per la popolazione e un allarme per l’ambiente. In particolare l’inquadramento della Polizia Locale all’interno del campo di applicazione del Decreto 81/2008, come previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del Testo Unico Sicurezza, che richiama le disposizioni riguardanti le forze dell’ordine “destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Il contesto, se sia assimilabile o meno a tutti gli effetti ad un “ambiente di lavoro”, ovvero preveda l’adozione delle misure di sicurezza generali definite, con specifico riferimento alle misure per gli ambienti di lavoro disciplinate dall’allegato IV agli articoli 1 (ambienti di lavoro), 2 (agenti nocivi) e 3 (impianti di contenimento, vasche e tubazioni).
La Commissione ricorda come il campo di applicazione del Decreto 81/2008, proprio al citato comma 2 dell’articolo 3, preveda esplicitamente che per le forze dell’ordine le misure descritte nel prosieguo del provvedimento, si applichino tenendo conto “delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” e che il decreto specifico di riferimento dedicato alle attività delle polizie locali (legge n. 65 del 7 marzo 1986 “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”), preveda la collaborazione della polizia locale con le “Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta”.
Il Testo Unico sulla sicurezza inoltre inquadra con l’articolo 62 gli ambienti di lavoro definendoli “i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro” e prevedendo che siano conformi ai requisiti del citato allegato IV.
Di conseguenza anche le forze dell’ordine impegnate in azioni di ordine pubblico sono soggette all’applicazione delle misure di prevenzione e di tutela della salute, e quindi anche gli agenti di polizia locale impegnati nella vigilanza presso i campi nomadi devono applicare, tenendo in considerazione la particolare natura delle loro attività, quanto disciplinato dal testo Unico della sicurezza all’allegato IV.