Con la circolare n. 02 del 2018, Inail ha emesso in data 10 gennaio le indicazioni relative all’adeguamento della misura addizionale al fondo vittime amianto per le imprese per l’anno 2017. L’addizionale verrà applicata in occasione dell’adeguamento dei premi dovuti per l’anno 2017 mediante l’autoliquidazione con termine al 16 febbraio 2018.
L’articolo 3 del decreto interministeriale n.30 del 12 gennaio 2011, (Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto), ha stabilito la possibilità di introdurre, con opportuni decreti e su indicazione del presidente dell’Inail, adeguamenti dei premi versati in relazione allo svolgimento delle attività lavorative da cui deriva la copertura del fondo amianto.
Gli adeguamenti previsti dalla recente circolare definiscono:
- Una addizionale pari all’1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30.
- Una addizionale pari allo 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore navigazione di cui all’articolo 3, comma 4, del medesimo decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 relative alle categorie naviglio Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale.
Con la stessa comunicazione Insil ha stabilito la non applicazione a carico delle imprese dell’addizionale sui contributi assicurativi dovuti per gli anni 2018, 2019 e 2020, relativamente alle attività lavorative che prevedono una possibile esposizione all’amianto. Tale indicazione è stabilita in conformità a quanto previsto dal comma 189 dell’articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017, che prevede un incremento del fondo amianto di 27 milioni di euro per ciascuno dei tre anni, con conseguente riduzione delle risorse che devono essere recuperate dall’Inail e quindi dalle addizionali alle imprese.
Fondo amianto Inail
Il Fondo Amianto è stato istituito presso l’Inail con la legge finanziaria 2008 n. 244 del 24 dicembre 2007 (articolo 1 comma 241), che ha attribuito le risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese alle vittime dell’amianto. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n.30 del 12 gennaio 2011, ha disciplinato le misure di finanziamento del Fondo.
In considerazione di quanto previsto dal citato articolo 3 comma 5 del decreto di regolamentazione delle risorse economiche, negli anni successivi al periodo di istituzione del fondo l’addizionale a carico delle imprese per la gestione navigazione è rimasta ferma allo 0,02% mentre è cambiata per i settori appartenenti alle attività di artigianato, industria, terziario e per le altre attività in ragione delle seguenti misure integrative:
- Anno 2011, addizionale pari all’ 1,03% (con decreto interministeriale 27 gennaio 2012).
- Anno 2012, addizionale pari all’ 1,08% (con decreto interministeriale 23 gennaio 2013).
- Anno 2013, addizionale pari all’ 1,17% (con decreto interministeriale 23 gennaio 2013).
- Anni 2014, 2015 e 2016, addizionale pari all’ 1,33% (con decreto interministeriale 23 gennaio 2013).