Quindicesimo elenco abilitati alle verifiche periodiche

 

05 Gennaio 2018

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Con decreto direttoriale n. 101 del 1° dicembre 2017, pubblicato di concerto dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Economia, è stato reso noto il quindicesimo elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche sulle attrezzature.

Il decreto 101 segue una serie di rinvii, occorsi durante l’anno, rivolti a rinnovare le certificazioni quinquennali in scadenza. In considerazione dell’elevato numero di richieste di rinnovi e di richieste di primo accreditamento ricevute dalla Commissione preposta al vaglio, istituita dallo stesso decreto dell’11 aprile 2011, sono stati emessi decreti di rinnovo della validità delle certificazioni in vigore.

Il decreto direttoriale n. 35 del 17 maggio 2017, definiva un primo rinnovo provvisorio per un periodo non superiore a centoventi giorni per i soggetti inclusi negli elenchi formulati in maggio e luglio 2012, e successivamente il decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017, ha provveduto a conferire una proroga per un periodo non superiore a sessanta giorni per i soggetti in regime di scadenza al 18 settembre 2017, formulando anche un primo parziale elenco provvisorio di accreditamenti.

Il nuovo decreto sostituisce integralmente l’elenco precedentemente in vigore e si compone di sei articoli:

Nell’articolo 1 viene rinnovata l’abilitazione per i soggetti che hanno trasmesso la pratica di convalida della autorizzazione nei termini di legge, regolarmente compilata e corredata dei documenti necessari.
Nell’articolo 2 viene rinnovata l’abilitazione per i soggetti ai quali era stata comunicata una sospensione parziale dell’abilitazione nei confronti dei quali la Commissione ha concluso la verifica dei requisiti con esito parzialmente favorevole.
Con l’articolo 3 vengono concesse le variazioni, relative per esempio alla tipologia di attrezzature verificabili, richieste da soggetti che intendono ampliare la propria area di competenza.
L’articolo 4 introduce una nuova impresa iscrivendola nell’elenco dei nuovi soggetti abilitati alle verifiche.
L’articolo 5 infine sancisce la sostituzione del precedente elenco con quello nuovo.
Larticolo 6 richiama agli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 1 i soggetti facenti parte del nuovo registro: tenuta di un registro elettronico con le copie dei verbali delle verifiche (da conservare per almeno dieci anni) e da trasmette per via telematica, con frequenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione e comunicazione di ogni variazione intercorsa in relazione al possesso dei requisiti elencati dall’allegato I del decreto interministeriale dell’11 aprile 2011.

Normativa

Conformemente a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 71 del D.lgs 81/08, le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII dello stesso decreto, devono essere sottoposte a verifiche periodiche con una frequenza che dipende dalla tipologia di attrezzatura, così come indicata nell’allegato stesso.

Tali verifiche possono essere sostenute esclusivamente da parte di un soggetto abilitato, appartenente ad un elenco periodicamente aggiornato e pubblicato da parte del Ministero del Lavoro. I soggetti abilitati devono essere autorizzati da una apposita Commissione che effettua le verifiche necessarie rivolte alla conformità dei requisiti previsti dall’allegato 1 del decreto interministeriale dell’11 aprile 2011, Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

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