Lavoro agile, assicurazione e sicurezza sul lavoro, piattaforma Ministero

 

29 Novembre 2017

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L’Inail ha emesso con la circolare n. 48 del 02 novembre 2017, un comunicato operativo che rende note le disposizioni per i lavoratori assegnati in lavoro agile ai sensi di quanto disposto dagli articoli 18-23 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017, relative a Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Tutela assicurativa

Il capo II della legge sul lavoro agile introduce la possibilità che le prestazioni lavorative, o parte di queste, possano essere svolte al di fuori dei locali aziendali e senza una postazione fissa, estendendo comunque anche a questa modalità lavorativa, l’obbligo di assicurare il lavoratore contro gli infortuni e le malattie professionali.

Per l’individuazione della corretta tariffa assicurativa, in relazione a quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, che disciplina i criteri di assegnazione dei profili tariffari in funzione del rischio valutato per l’attività svolta, la circolare precisa che la tipologia di attività svolta in modalità di lavoro agile al di fuori degli abituali luoghi di lavoro, non differisca da quella consueta e che di conseguenza anche i rischi associati siano gli stessi, pertanto “la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda.”

In considerazione di quanto espresso nell’articolo 20 comma 1 della Legge 81/2017, che stabilisce i valori delle retribuzioni salariali ai dipendenti in modalità di lavoro agile, attribuendo a questi un trattamento economico analogo a quello dei colleghi che prestano la loro attività in azienda a parità di inquadramento e mansione, analogamente ne discende che, come per il calcolo della tariffa assicurativa, anche per quanto riguarda la retribuzione imponibile si segua il medesimo criterio adottato per le retribuzioni effettive per la generalità dei lavoratori.

L’articolo 23 del decreto sul lavoro agile, stabilisce che il lavoratore si assicurato contro gli infortuni occorsi durante l’attività lavorativa, anche in itinere, se i percorsi effettuati per recarsi presso la sede di lavoro prescelta sono funzionali all’attività lavorativa o comunque se dettati da esigenze del lavoratore di conciliare la vita personale con quella lavorativa, e risponda a criteri di ragionevolezza.

Ne deriva che i lavoratori in modalità di lavoro agile siano assicurati in ogni attività che li esponga ad un rischio per la salute e la sicurezza, durante lo svolgimento della loro attività professionale o anche lungo il percorso per recarsi sul luogo di lavoro prescelto se questo rientra nel campo di applicazione della tutela sopra delineato. Inoltre il lavoratore è assicurato non solo per gli infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività proprie del lavoro, ma anche per quelli occorsi durante le attività funzionali (“prodromiche”) allo svolgimento del lavoro.

Sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro è sempre tenuto a garantire i livelli adeguati di sicurezza e di salute del lavoratore, anche, come definito dall’articolo 22 della legge sul lavoro agile, per i lavoratori che prestano la loro attività al di fuori dei luoghi di lavoro abituali. In questa ottica deve elaborare una informativa almeno una volta all’anno, che comprenda la valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della particolare modalità di lavoro e la consegni al lavoratore stesso ed al RLS.

Inoltre il datore di lavoro deve assicurare il corretto funzionamento degli strumenti operativi consegnati ai lavoratori, in termini di verifica delle conformità, di manutenzioni e di sostituzione in caso di difetti che possano comportare rischi per la sicurezza e la salute.

L’obbligo di comunicazione a fini assicurativi per i lavoratori in modalità di lavoro agile, sussiste solo nel caso di nuova apertura di posizione assicurativa, e non è necessaria invece alcuna comunicazione se il lavoratore era già assicurato per lo stesso profilo di rischio.

Piattaforma Ministero del Lavoro

Dal 15 novembre è accessibile un servizio appositamente elaborato dal Ministero del Lavoro per le comunicazioni avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.


Corsi online

Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul lavoro eroga diversi corsi per il personale e per i datori di lavoro in materia. In particolare vengono offerti i corsi obbligatori introdotti dal Dlgs 81\2008 Testo Unico Sicurezza.


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