Conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 del D.Lgs 244 del 30 dicembre 2016, che ha in parte modificato l’articolo 18, comma 1–bis, del Decreto legislativo 81/2008 a far data dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro, compresi i titolari di aziende private presso cui prestano attività lavoratori assicurati presso enti diversi da INAIL ed i soggetti abilitati ad intermediazione, devono trasmettere per via telematica all’Istituto entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i dati riguardanti gli infortuni che prevedono una assenza dal luogo di lavoro di almeno un giorno, escluso il giorno in cui si è verificato l’evento. Per fini statistici ed informativi richiesti dal SINP.
Resta invariato l’obbligo di denunciare all’INAIL gli infortuni che comportano assenze superiori ai tre giorni, come già previsto dall’articolo 53 del D.P.R. 1124/1965 poi aggiornato dal più recente decreto in materia di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, n. 151/2015.
Online
La comunicazione dell’infortunio deve essere inviata esclusivamente a mezzo telematico, utilizzando il nuovo servizio reso disponibile da Inail Comunicazione di infortunio seguendo le modalità illustrate nella guida operativa, disponibile sullo stesso portale.
Le modalità di gestione dell’assicurazione ed il nuovo servizio online, sono classificate per settore di appartenenza in base alle seguenti categorie: 1) gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale; 2) gestione per conto dello Stato; 3) settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione; 4) gestione agricoltura; 5) datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.
È comunque prevista la possibilità, in caso di problemi nell’accesso alla piattaforma, di inviare, in alternativa, le comunicazioni di infortunio a mezzo posta certificata alla sede di competenza INAIL, scaricando il modello apposito e specificando la causa del mancato invio mediante sistema.
Le disposizioni previste dall’articolo 18 comma 1 bis del Testo Unico Sicurezza si applicano in generale a tutte le aziende pubbliche e private, ed a tutti i lavoratori subordinati e autonomi, nonché ai soggetti a essi equiparati; in particolare sono invece esentati dall’obbligo di comunicazione di infortunio il Ministero della difesa per le Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri (nella quale è stato inglobato anche il Corpo forestale dello Stato); il Ministero dell’’interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco; il Ministero dell’economia e delle finanze, per la Guardia di Finanza ed il Ministero della giustizia per la Polizia penitenziaria, tali soggetti potranno avvalersi della formula dell’invio dei dati in forma aggregata ai sensi di quanto disciplinato dal Decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016.
Sanzioni
Le ASL possono elevare sanzioni amministrative nei confronti dei Datori di Lavoro che non rispettino l’obbligo di comunicazione telematica infortunio Inail di un solo giorno, nella misura compresa tra 548 euro e 1.972 euro. Per il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione per un infortunio superiore a tre giorni, sono invece previste sanzioni amministrative più severe comprese tra 1.096 e 4.932 euro.
Obblighi dei lavoratori
In caso di infortunio, il lavoratore è tenuto a trasmettere alla propria azienda immediatamente i riferimenti del certificato medico relativo, incluse le informazioni relative alla data di rilascio, al numero identificativo ed ai giorni di prognosi. L’invio in formato cartaceo del certificato, è necessario solo nel caso in cui non si disponga del numero di identificazione.