Con la legge del 20 settembre 2011, pubblicata in GU n. 276 del 26/11/2011, è stata introdotta la possibilità di usufruire della pensione anticipata per i lavori particolarmente usuranti; successivamente la Legge n. 67 del 21 aprile 2011 ha individuato tali tipologie di attività considerate particolarmente faticose e pesanti, e di conseguenza i lavoratori ai quali spetta la possibilità di richiedere il beneficio dell’anticipo.
Tra le attività incluse nel trattamento vi sono i lavori a turni e gli autisti di mezzi pesanti, che abbiano svolto le mansioni per almeno sette anni; o per periodi diversi in considerazione delle differenti tipologie di requisiti necessari per l’inoltro della domanda con delle clausole definite in via transitoria, vigenti fino all’introduzione delle nuove disposizioni di riordino.
Tali disposizioni sono giunte con la Legge di bilancio 2016, che ai commi 206 e 207 dell’articolo 1, ha ridefinito i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata per gli addetti ai lavori usuranti, particolarmente faticosi e pesanti.
Successivamente con la reintroduzione dell’ufficio dell’Ispettorato del Lavoro, voluta dal decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015, (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono state attribuite alcune funzioni di controllo e di validazione del processo, prima in carico al Ministero del Lavoro, allo stesso nuovo Ispettorato del Lavoro.
In seguito ai provvedimenti citati è stato emesso il nuovo D.Lgs . del 20 settembre 2017 Modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, pubblicato in data 03 ottobre 2017, GU serie generale n. 231.
Il provvedimento ha individuato nel dettaglio le modifiche da apportare al decreto di attuazione originale del 2011, disciplinando le nuove modalità, i requisiti, e le attribuzioni degli enti di controllo. In particolare provvede a sostituire le funzioni in carico al Ministero ed alle direzioni territoriali, trasferendole al nuovo Ispettorato del Lavoro, ridefinisce i termini, anno per anno, entro cui poter presentare le domande di pensione anticipata, e sostituisce la Tabella A, allegata al decreto originale con la nuova Tabella A, contenente per ognuna delle tipologie di attività usurante, le indicazioni relative alla documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio. In particolare per certificare sia la sussistenza del rapporto di lavoro per il periodo minimo necessario ad ottenere il beneficio, sia la sussistenza della attività usurante per l’intera durata del periodo.