Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2017, il Decreto 3 luglio 2017 n.242 che reintroduce in Italia il meccanismo del vuoto a rendere per i contenitori riutilizzabili. Vediamo di seguito le modalità con cui potrà svilupparsi la misura, e i soggetti ai quali sarà applicabile.
Bottiglie di plastica e vetro: acqua e birra
La misura è applicabile, su base volontaria, a tutti i contenitori di volume compreso tra 0,2 e 1,5 litri, e in particolare alle bottiglie destinate a contenere birra o acqua minerale. L’articolo 3 del nuovo provvedimento descrive le modalità di attuazione, distinguendo le competenze dei diversi attori coinvolti nella filiera di distribuzione (produttore, distributore ed esercente) che dovranno coordinarsi per definire le tempistiche della restituzione del vuoto, provvedendo a darne informazione al consumatore finale.
Per aderire al sistema i produttori di bevande dovranno comunicare l’intenzione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (a centoventi giorni dalla pubblicazione in GU, quindi a fine gennaio 2018) indicando il marchio della birra o dell’acqua e le caratteristiche del relativo imballaggio (materiale, volume, peso e numero di turnazioni).
Il consumatore, avvertito della possibilità di esercitare la facoltà di restituzione del vuoto da apposita segnaletica posta all’ingresso del punto di somministrazione, versa una cauzione di valore proporzionale alla dimensione del contenitore (da 0,05 euro per le bottiglie più piccole fino a 0,3 euro per le più grosse), che verrà integralmente restituita al momento del reso in negozio.
Il decreto prevede quindi che il Ministero dell’Ambiente mantenga aggiornato un registro contenente l’elenco degli esercenti aderenti alla fase sperimentale, pubblicando tale elenco sul portale ministeriale e concedendo una attestazione di merito agli operatori che hanno aderito che potrà essere esposta all’interno dell’esercizio di vendita.
L’andamento della sperimentazione potrà essere monitorato dal Ministero che raccoglierà i dati sulle adesioni ricevuti da parte della filiera di distribuzione e stabilirà quindi l’opportunità di riproporre in forma stabile il provvedimento al termine della fase sperimentale, a tal fine gli operatori potranno inoltrare proposte, suggerimenti migliorativi e valutazioni per via telematica scrivendo all’indirizzo di posta elettronica : vuotoarendere@minambiente.it.
Info: Decreto 3 luglio 2017 n.142 GU n.224 del 25 settembre 2017