In seguito all’entrata in vigore del nuovo codice di Prevenzione Incendi, nell’agosto 2015 (DPR 03/08/2015), è stato pubblicato in GU n. 52 del 03/03/2017 il provvedimento di approvazione delle specifiche norme tecniche anticendio per le autorimesse “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa” con entrata in vigore al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione.
Il provvedimento consiste in quattro articoli ed un allegato che costituisce il cuore del decreto, nel quale sono definite le Regole Tecniche Verticali (RTV) specifiche per le attività interessate dal campo di applicazione. Le norme si applicano alle autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 300 m² e, come da regolamento generale antincendi, si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi definite dal provvedimento ministeriale del 1° febbraio 1986 (“Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”) e dal decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2002 (“Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto”).
Nell’allegato di riferimento (Regole Tecniche Verticali: V.6 Autorimesse), si elencano nel dettaglio le misure in deroga a o ad integrazione dei sopracitati provvedimenti, con la precisazione già nella strategia antincendio(V6.5), che le disposizioni generali definite nel Codice, sono da applicare integralmente in base ai livelli di prestazione di pertinenza, ove non esplicitamente illustrato.
La classificazione delle attività di autorimessa, delineata nel punto 6.3 “classificazioni”, ripartisce le autorimesse in classi definite in considerazione della tipologia di servizio, della superficie e dell’altezza dei locali; inoltre all’interno delle stesse attività, i diversi ambienti di lavoro vengono classificati in considerazione delle destinazioni d’uso e delle pertinenze adiacenti.
Entrando poi nel dettaglio della strategia antiincendio, vengono definiti i criteri di reazione (6.5.1) di resistenza al fuoco (6.5.2) e di compartimentazione (6.5.3). Per quanto riguarda la gestione delle misure procedurali, sono rinnovate alcune disposizioni significative che definiscono azioni comportamentali di tipo preventivo e attuativo quali: l’obbligo della cartellonistica, il divieto di fumare e di depositare o travasare liquidi infiammabili ed il divieto di accesso per i veicoli non in regola con gli obblighi di manutenzione del circuito carburanti. Sono inoltre individuati precisi criteri per il parcamento dei veicoli alimentati a GPL, che possono essere parcheggiati in piani interrati (non più profondi di 6 mt) solo se provvisti del dispositivo di sicurezza conforme al regolamento CE 67/01.
Le attività di autorimessa devono essere dotate di sistemi di controllo di fumo e di calore, di adeguati evacuatori di smaltimento per l’abbattimento del caldo e dei fumi, ed eventualmente (in considerazione dei livelli di prestazione di rischio) di impianti di spegnimento automatico delle fiamme.
Al fine di non costituire pericolo durante le eventuali attività di lotta antincendio, le autorimesse devono essere provviste di opportuno sezionatore dell’alimentazione elettrica, facilmente accessibile e che tolga tensione a tutto l’impianto elettrico (comprese le pertinenze).
Un capitolo a parte è dedicato alla valutazione del rischio di esplosioni (V6.6) conseguenti a perdite strutturali o danni sul circuito carburanti dei veicoli; tale valutazione può essere omessa, a condizione che vengano rispettate alcune misure di progettazione relative alle superfici ed alle aperture di smaltimento del calore.