Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°159 del 10 luglio 2017 il Decreto n°106 del 16 Giugno che prevede l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni disciplinate dal regolamento UE 305 del 2011 che fissa un elenco di norme armonizzate per la vendita dei prodotti da costruzione in abrogazione della precedente direttiva europea 86/106/CEE.
Il provvedimento, che entrerà in vigore ufficialmente il 9 agosto 2017, non riguarda le regole tecniche relative a progettazione, esecuzione, collaudi e manutenzioni delle opere edili ma esclusivamente i materiali e si organizza in trentuno articoli su sei capitoli integrati da quattro allegati tecnici.
Le Definizioni
Le disposizioni generali descrivono il campo di applicazione e introducono le definizioni necessarie per creare un linguaggio convenzionato accessibile agli operatori del settore, tra queste degne di essere menzionate, per ricorrenza e interesse, sono le seguenti:
- L’Organismo unico nazionale di accreditamento, è l’organismo designato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge nr 99 del 23 luglio 2009, (“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché’ in materia di energia”), che prevede l’insediamento presso il Ministero dell’Economia di un apposito comitato autorizzato al rilascio delle certificazioni nei confronti di organismi accreditati affinché possano, a loro volta, certificare la conformità dei prodotti.
- L’accreditamento, è l’attestazione da parte dell’Organismo Unico che certifica che un determinato organismo di valutazione soddisfi i requisiti normati dal Regolamento Comunitario.
- L’autorizzazione, è il permesso di commercializzazione rilasciato ad un organismo che intende essere notificato
- La notifica: è l’iscrizione nell’elenco dei soggetti autorizzati e successiva comunicazione alle amministrazioni Competenti
- Le Amministrazioni Competenti: il Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per materiali e prodotti per uso strutturale, il Ministero dell’interno per i materiali e prodotti per uso antincendio ed il Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti relativi alla sicurezza, salute e protezione dell’ambiente.
- Gli organismi notificati, sono i soggetti accreditati che sono autorizzati dalle Amministrazioni Competenti alla commercializzazione dei prodotti.
- I materiali e prodotti per uso strutturale e per uso antincendio, sono i materiali e prodotti che garantiscono da soli o che contribuiscono ad assicurare la sicurezza strutturale e la protezione attiva e passiva contro un incendio.
- La Valutazione Tecnica Europea, è il processo documentato della prestazione di un materiale utilizzato per la costruzione, in considerazione delle proprietà essenziali.
- Il Comitato Nazionale di coordinamento per i prodotti di costruzione è costituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è rappresentato da membri appartenenti alle amministrazioni competenti; svolge compiti di coordinamento delle attività delle Amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione ed individua percorsi finalizzati ad assicurare l’uniformità delle certificazioni monitorando le integrazioni normative attraverso il punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione istituito presso il Ministero dell’economia.
Le condizioni per l’immissione sul mercato e per l’impiego dei prodotti da costruzione sono disciplinate nell’articolo 5, che prevede che quando un prodotto rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, il produttore sia tenuto ad elaborare una dichiarazione di prestazione apponendo la marcatura CE ed individuando, sotto sua responsabilità, le caratteristiche da includere.
Sono previste deroghe che esentano dall’obbligo di produrre la dichiarazione di prestazione, se il prodotto da costruzione è fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie, se il prodotto da costruzione è fabbricato in cantiere e se è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio mediante un procedimento non industriale (art 5 del reg UE 305/2011).
Autorizzazioni vendita prodotti da costruzione
Le autorizzazioni per la vendita dei prodotti vengono quindi rilasciate da parte delle amministrazioni competenti ed hanno durata di quattro anni, le autorizzazioni hanno valore in quanto sono propedeutiche alla notifica che consente al soggetto produttore di commercializzare il prodotto.
Per poter accedere alla procedura di notifica un soggetto richiedente dovrà presentare apposita domanda al Ministero dell’Economia (utilizzando il modulo di cui all’allegato A del provvedimento), se la notifica riguarda un prodotto regolamentato da convenzione (disponibile sui portali telematici delle amministrazioni competenti) si dovrà seguire la procedura di richiesta che si sviluppa sulla valutazione di un certificato di accreditamento già e emesso (art 11), se invece non esiste certificato di accreditamento la procedura seguirà l’iter definito dall’articolo 12, soggetta quindi a valutazione specifica del materiale e del rispetto dei requisiti normativi.
Anche per il rinnovo delle autorizzazioni sarà necessario seguire le procedure e ripresentare il modulo dell’allegato A, nel caso di prodotto già accreditato la domanda va presentata con almeno due mesi di anticipo sulla scadenza, nel caso il prodotto non sia accreditato con almeno sei mesi di anticipo.
Le relazioni sull’andamento delle autorizzazioni saranno rilasciate da parte delle diverse amministrazioni di competenza entro la fine di gennaio di ogni anno, e conterranno i dati sulle attività svolte nell’anno precedente relativi al numero di certificazioni prodotte, modificate o ritirate.
Le spese amministrative relative al rilascio delle valutazioni tecniche, all’emissione delle autorizzazioni e dei rinnovi ed alle necessarie vigilanze sono a carico dei richiedenti, in misura che dovrà essere regolamentata da decreti di successiva emissione.
Controlli e sanzioni
Le amministrazioni competenti effettuano controlli sui soggetti notificati, sul mercato e sui cantieri, con o senza preavviso, per accertare il possesso ed il mantenimento dei requisiti minimi normativi; i controlli possono essere di tipo documentale, mediante campionamenti dei prodotti, interviste, sopralluoghi nei siti produttivi o presso gli utilizzatori dei prodotti. Nel caso dovessero emergere delle non conformità, gli ispettori possono dapprima diffidare il produttore al rispetto delle dovute misure correttive, e quindi procedere anche alla sospensione o revoca della notifica ed eventualmente del certificato di accreditamento, con conseguente ritiro dal mercato del prodotto non conforme.
Sono previste sanzioni di tipo detentivo, pecuniario ed amministrativo, in relazione alle diverse violazioni, a carico del costruttore, dell’operatore economico, del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e del collaudatore; fino ad un massimo di 50.000 Euro per la mancata apposizione della marcatura CE (art 19) e per l’utilizzo di prodotti non conformi (art 20).