Sono state approvate dalla Conferenza delle Regioni, le linee guida per l’adozione di provvedimenti omogenei regionali per la realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi.
Il testo è stato trasmesso ai presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è il risultato del recepimento del D.Lgs 257/2016, conformemente alla direttiva europea 2014/94, che al comma 1 dell’articolo 18 prevede l’obbligo per le Regioni di adeguarsi a quanto definito per la realizzazione di infrastrutture per la ricarica elettrica nonché per il rifornimento di GNC (Gas Naturale Compresso) o GNL (Gas Naturale Liquefatto), anche in esclusiva modalità di self service, nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e/o di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione esistenti. Le disposizioni introdotte lasciano comunque la possibilità alle Regioni di adottare piani dispositivi autonomi, finalizzati alla realizzazione coerente con il D.Lgs 257, all’interno di specifici provvedimenti regionali.
Restano esentate dall’obbligo di adozione dei provvedimenti rivolti alla diffusione dell’utilizzo delle forme di combustibile alternativo, le stazioni collocate nelle aree definite svantaggiate, individuate per esempio in caso di criteri che stabiliscano una carenza del servizio sul territorio, in caso di valutazioni altimetriche, ed in considerazione della dimensione demografica comunale.
Il testo approvato prevede i seguenti adempimenti. Realizzazione di impianti di distribuzione del GPL, obbligo che sussiste nel caso in cui contemporaneamente l’impianto interessato possegga le impossibilità tecniche descritte di seguito e la Regione in cui è situato l’impianto abbia un numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale.
Sviluppo di erogatori Self Service: per gli impianti di distribuzione del GNC, sarà regolamentato da apposito provvedimento normativo, ancora in fase di pubblicazione da parte del MISE; quindi al momento non vi sono adempimenti specifici per le Regioni su questo punto.
Sviluppo di infrastrutture stradali esistenti: subentra l’obbligo di presentare un progetto entro il 31 dicembre 2018, che preveda la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica e di distribuzione di Metano; il progetto dovrà essere attuato entro 24 mesi dalla presentazione ed è obbligatorio per tutti gli impianti, già esistenti al 31 dicembre 2015, con un erogato nell’anno 2015, superiore a 10 milioni di litri e che si trovano in una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno due anni su sei negli anni compresi tre il 2009 ed il 2014.
Per gli impianti esistenti alla fine del 2017, con un erogato nell’anno superiore a 5 milioni di litri, nelle condizioni di cui sopra. L’obbligo di presentazione del progetto è posticipato alla fine anno 2020. Sarà responsabilità del MISE acquisire i dati per verificare il rispetto di queste tempistiche.
Sviluppo di infrastrutture autostradali esistenti: anche in questo caso al momento non esistono vincoli specifici per le Regioni; tuttavia i concessionari esistenti hanno l’obbligo di presentare entro fine 2018 un progetto che caratterizzi la diffusione dei servizi di ricarica elettrica e di metano che preveda un numero adeguato di punti di ricarica e di rifornimento lunga la rete autostradale.
Sono previste eccezioni per i distributori, in deroga all’obbligo di attrezzarsi di infrastrutture di ricarica, nel caso in cui sussista una delle seguenti incompatibilità tecniche: per il GNL e per il GNC, se non vi sono gli spazi sufficienti a garantire la sicurezza ai sensi della vigente normativa antincendio.
Se la lunghezza delle tubazioni da realizzare per l’erogazione del metano, supera il chilometro, con pressione inferiore a 3 bar (per il GNC) e supera i 1000 km per il GNL. La sussistenza della criticità tecnica viene verificata dall’ente preposto al rilascio della deroga, indipendentemente per entrambe le due forme di Gas Naturale.
Il provvedimento 257/2016 prevede la possibilità di aprire nuovi punti di erogazione mono-prodotto di energia alternativa ad uso pubblico, sia per l’erogazione di biometano (in forma liquida e compressa), che per i punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50kW; le regioni, se attualmente hanno in vigore misure in conflitto con tale nuova norma, dovranno adeguarsi di conseguenza per consentire questa possibilità.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs 257/2016, dovranno essere previste misure per l’abolizione delle penali in caso di violazione della norma relativa alle capacità massime giornaliere per le reti di distribuzione di gas naturale, nel caso di prelievi superiori fino al 50% della capacità del punto di riconsegna e per un periodo complessivo, anche non continuativo, non superiore a 90 gg all’anno.
Sono previste, in caso di esercenti titolari di più impianti, delle deroghe sul numero di punti obbligatori di distribuzione di combustibili alternativi con cui attrezzare i propri impianti; il titolare di più impianti potrà dotare di un erogatore di GNC, GNL o elettricità, uno dei suoi impianti di distribuzione, anche non soggetto ad obbligo, se tale impianto è collocato nell’ambito territoriale della stessa provincia di quello soggetto.
Info: Regioni, linee guida infrastrutture combustibili alternativi