Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambiente le risposte ai quesiti pervenuti alla Commissione per il Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), che si è riunita in data 16 dicembre e che ha elaborato quanto segue relativamente ai cinque interpelli esaminati:
1. Quesito n. 5/2016: individuazione della tariffa da applicare alla prima visita ispettiva svolta ai sensi del D.lgs. 105/2015. La domanda verte sul fatto che, in considerazione di quanto previsto dall’allegato I del D.Lgs 105/2015, in relazione alle diverse tariffe applicabili in caso di “prima verifica ispettiva” rispetto a quelle applicate in caso di “verifica successiva”; si chiede se una precedente verifica effettuata in uno stabilimento ai sensi del D.lgs. 334/99, possa essere considerata come la prima verifica, e di conseguenza che si possano applicare le tariffe corrispondenti alla verifica successiva, anche se risulta normata come “prima verifica ispettiva” ai sensi del nuovo decreto.
La risposta indica che per “prima verifica ispettiva” si intende la prima ispezione effettuata ai sensi del nuovo D.lgs. 105/2015 e che quindi le tariffe corrispondenti a tale tipologia di ispezione, si devono applicare anche nel caso sia già avvenuta una precedente ispezione ai sensi dei criteri precedentemente in vigore ed anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria.
2. Quesito n. 10/2016: procedura per la valutazione del Rapporto di Sicurezza (art.17 D.lgs. 105/2015). L’interpello chiede una interpretazione più precisa di quanto definito nell’art.17, in particolare in riferimento ai criteri temporali che il Comitato Tecnico Regionale (CTR) può applicare per definire le tempistiche di un procedimento quinquennale per la valutazione del Rapporto di Sicurezza (RdS).
In particolare il quesito è rivolto a fare maggiore chiarezza su quanto previsto dall’art 17, ed in particolare dai commi 2 e 3 nei quali non risulta chiaro se l’istruttoria da parte del CTR debba essere avviata solo al ricevimento del rapporto di sicurezza, sia nel caso di nuovi stabilimenti che in caso di impianti già esistenti.
La risposta sancisce, anche con degli esempi chiarificatori, che per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti già esistenti il CTR debba elaborare un calendario per l’attivazione dell’Istruttoria quinquennale, avviando immediatamente gli adempimenti necessari e correlati “tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate”
3. Quesito n. 11/2016: procedimento di prima istruttoria del rapporto di Sicurezza e relativa tariffa. Si richiedono con questo interpello, maggiori chiarimenti in merito alle tariffe da applicare ai gestori per i procedimenti di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. In particolare alla tabella 1 dell’appendice 1,vengono indicati gli importi differenti in considerazione del fatto che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza e/o, successivo riesame con modifiche.
Le modifiche introdotte dal D.Lgs 105/15 per gli stabilimenti già esistenti nei quali le valutazioni del rapporto di sicurezza siano già state condotte conformemente al D.Lgs 334/99, apportano elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR, il richiedente ritiene, e chiede chiarimenti, sul fatto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015, e che quindi l’importo della tariffa da versare da parte del gestore, sia quello definito dalla alla nuova normativa.
La Risposta sottolinea come per prima istruttoria di valutazione del RdS di debba intendere quella avviata conformemente al nuovo provvedimento del 2015; e che quindi la tariffa da versare, prima dell’avvio della pratica tecnica, sia quella prevista dall’Appendice 1 dell’allegato I del provvedimento, in considerazione della classe dello stabilimento come dichiarata in fase di notifica al CTR.
4. Quesito n. 12/2016: assoggettabilità oli usati al D.lgs. 105/2015. Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione olii usati, richiede l’approvazione dei criteri adottati per la classificazione di un rifiuto ai sensi di quanto definito nella nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, assimilandolo alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del decreto stesso ed in considerazione di quanto espresso anche da una nota del Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, inviata al MATTM, che conferma tale classificazione con la definizione di sei elementi caratterizzanti.
La risposta sancisce che gli olii lubrificanti possano essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi a condizione che siano verificate alcune condizioni obbligatorie: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli tecnici, economici ed organizzativi nell’ambito della rigenerazione finalizzata alla produzione di oli base 4. che la classificazione e degli oli usati sia dimostrata dai contenuti delle schede di sicurezza, o di analoga documentazione tecnica, da cui sia possibile ricavare le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano assimilabili a quelli petroliferi