Impianti GPS vetture aziendali, circolare Ispettorato Nazionale Lavoro

 

22 Novembre 2016

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare 2/2016 del 07/11/2016 con indicazioni operative sull’utilizzazione di impianti GPS ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2,L. n. 300/1970.

Lo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 1970) all’articolo 4 prevede in modo esplicito nel comma 1 che sia vietata qualsiasi forma di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, mediante impiego di apparecchiature audiovisive o di altra natura; il comma 2 inoltre aggiunge la possibilità che tali strumenti, se necessari per l’attività lavorativa o per garantire adeguate condizioni di vigilanza tutela della salute e sicurezza di lavoratori, possano essere installati soltanto previa approvazione da parte delle rappresentanze sindacali, e in assenza di un accordo interno, che sia l’autorità nazionale a stabilirlo, quindi da art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La riforma introdotta dal Jobs Act 2015 (art 23 D.Lgs 151/2015) prevede la possibilità di utilizzare strumenti di controllo “esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” (art 23 c1.1) e chiarisce che le autorizzazioni preventive da parte delle rappresentanze sindacali, non sono necessarie per gli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.

La circolare dell’Ispettorato entra nel merito specifico delle apparecchiature di geolocalizzazione GPS installate su autovetture aziendali, per chiarire se tali strumenti siano da considerarsi a tutti gli effetti strumenti rivolti ad una forma di controllo a distanza, piuttosto che apparecchiature funzionali al lavoratore per migliorare la prestazione lavorativa, e quindi esenti dalla necessità autorizzativa. Tenendo conto che normativamente è da intendersi come “strumento di lavoro” l’attrezzatura indispensabile necessaria al lavoratore per consentire di svolgere l’ attività lavorativa prevista dal contratto.

L’Ispettorato del Lavoro, definisce quindi nella circolare, che il carattere di indispensabilità non possa essere applicato alle apparecchiature di localizzazione satellitare, ma che queste siano piuttosto da considerarsi elementi aggiunti, finalizzati a coprire esigenze di tipo assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

Da questo presupposto ne consegue che le apparecchiature GPS installate sui veicoli aziendali rientrino nel campo di applicazione dell’art 4 della legge 300/1970, che quindi non possano essere escluse dall’obbligo di approvazione da parte delle rappresentanze sindacali, o in loro assenza, debbano essere preventivamente autorizzate da parte dell’Ispettorato stesso.

La circolare precisa tuttavia che possono essere previste deroghe a tale autorizzazione preventiva, qualora lo preveda la prestazione lavorativa, per la sua particolare natura, o in considerazione di specifiche disposizioni normative o regolamentare (ad esempio l’uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a 1.500.000 Euro). In tali casi si può considerare che i dispositivi GPS si trasformino in veri e propri strumenti di lavoro, e che quindi possano essere installati senza approvazione sindacale.

Info: Ispettorato Nazionale del Lavoro circolare 2/2016


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