È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016, il decreto attuativo n.159 della direttiva CE 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE con entrata in vigore dal 2 settembre 2016.
Il provvedimento è costituito da due articoli e da un allegato e sostanzialmente consiste nella modifica degli articoli del Decreto Legislativo 81/08, relativi alla protezione dai rischi da Campi Elettromagnetici (titolo VII capo IV), in seguito alle evoluzioni normative comunitarie e nazionali.
L’articolo 206, campo di applicazione, viene modificato dal nuovo provvedimento e fa ora riferimento a effetti biofisici diretti e indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici, invece che, come precedentemente riportato, agli effetti derivanti dalla circolazione di correnti indotte. È importante sottolineare come il nuovo provvedimento faccia esplicito riferimento alle conoscenze scientifiche attualmente accertate, lasciando quindi spazio a possibili future evoluzioni tecnologiche e dissipando dubbi emersi da eventuali danni da esposizioni a campi elettromagnetici non accertati scientificamente.
Il campo di applicazione viene, inoltre, esteso al personale che opera in ambito militare, definendo le misure di protezione ai sensi del DPR 90/2010 che regolamenta, in particolare, la tutela tecnico-militare (articoli 245 e 253).
Significative sono le modifiche introdotte dal nuovo articolo 207, che rivoluziona le precedenti definizioni aggiungendo tutto l’insieme di chiarimenti sugli effetti conosciuti prima inesistenti, che rappresentano quindi le possibili conseguenze da esposizione al rischio. Vengono quindi introdotte le definizioni di:
- effetti biofisici diretti che comprendono: effetti termici, riscaldamento dei tessuti, effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali e passaggio di correnti negli arti.
- effetti indiretti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza (dispositivi elettromedicali, fonti di innesco di esplosioni, materiale infiammabile)
Vengono anche ampliati i concetti e le definizioni relative ai valori limite di esposizione (VLE), considerati come quei valori stabiliti sulla base delle conoscenze scientifiche e degli effetti sulla salute accertati, ora distinti in VLE sanitari relativi agli effetti nocivi per la salute, e VLE sensoriali relativi a disturbi transitori delle percezioni sensoriali. Anche per i valori di azione operativi (VA) vengono ora introdotte le distinzioni tra valori inferiori e superiori, in considerazione degli effetti noti sulla salute.
L’articolo 208 analizza quindi nel dettaglio le disposizioni da attuare da parte del datore di lavoro, ai fini del rispetto e del non superamento dei VLE, sia per i campi elettrici sia per i campi magnetici che comprendono, tra le altre misure, anche l’informazione dettagliata ai lavoratori del rischio e delle conseguenze di esposizione, l’adozione di adeguate misure protettive e la sorveglianza sanitaria.
Anche l’articolo 209, relativo alla identificazione e valutazione del rischio specifico, è stato modificato, soprattutto in conseguenza delle modifiche di cui sopra. In particolare, si deve ora tenere conto delle nuove definizioni dei VLE e dei VA ed è necessario misurare o calcolare i valori di esposizione tenendo conto di quanto definito a livello comunitario dalla direttiva CE2013/35.
Qualora non sia possibile misurare con assoluta certezza i valori di esposizione, questi dovranno essere desunti attraverso calcoli basati su modelli statistici che tengano conto delle incertezze e dei possibili errori, la misurazione dei valori non deve necessariamente essere effettuata in luoghi accessibili al pubblico (già presente nel precedente articolo 209 c3) o in luoghi in cui vengono utilizzate attrezzature destinate al pubblico.
Il nuovo comma 5 dell’articolo 209 (ex comma 4) definisce gli elementi da tenere in considerazione per la valutazione del rischio, integrando quelli precedentemente definiti con quelli di nuova attuazione, quali ad esempio gli esiti della sorveglianza sanitaria, gli effetti biofisici diretti e quelli indiretti, e l’esposizione di soggetti particolarmente a rischio, sia per i potenziali danni alla salute che per quelli sensoriali.
L’articolo 210, ora Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi, viene modificato sostanzialmente introducendo forme di tutela specifiche per i soggetti particolarmente a rischio, e aggiunge una nota specifica sull’importanza della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (nuovo articolo 210bis).
L’articolo 211, Sorveglianza Sanitaria, introduce l’aspetto relativo a eventuali segnalazioni di problemi sensoriali o effetti transitori da parte del lavoratore, che devono dare seguito a opportune verifiche sanitarie a spese del datore di lavoro e in orario scelto dal lavoratore.
L’articolo 212 viene completamente sostituito dal nuovo articolo Deroghe che definisce la possibilità di introdurre deroghe specifiche da parte del datore di lavoro, autorizzate del Ministero, relativamente al rispetto dei VLE in condizioni particolari e specifiche giustificate da una serie di considerazioni preliminari subordinate alle condizioni elencate nel punto 2 dello stesso articolo.
L’allegato al provvedimento sostituisce il precedente allegato XXXVI del Decreto Legislativo 81/08 e definisce le grandezze fisiche e i VLE di esposizione in rapporto ai valori di azione.
Info: GU n.192 del 18 agosto 2016 Decreto legislativo 1 agosto 2016 n.159