Lavori in copertura, regolamento Regione Piemonte

 

28 Giugno 2016

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La Regione Piemonte ha deliberato un nuovo regolamento relativo alle Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura ai sensi dell’articolo 15, comma 7 della legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 (snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica) che abroga il recente provvedimento del 16 maggio 2016 numero 5/R. Il regolamento definisce i requisiti tecnici e le misure preventive e protettive da adottare per tutti i lavori in quota con l’obiettivo di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura.

Si applica a tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici e impianti tecnologici, che si svolgono ad un’altezza superiore ai tre metri, sempre che la copertura non sia già provvista di dispositivi di protezione collettiva conformi alla normativa in vigore (articolo 3, comma 2c).

Gli articoli 5 e 6 del regolamento definiscono gli aspetti relativi agli adempimenti progettuali e alla documentazione tecnica da predisporre (Elaborato Tecnico Copertura – ETC), che dovrà contenere come minimo la relazione tecnica delle scelte progettuali, gli elaborati grafici, la documentazione del fabbricante relativa ai dispositivi di sicurezza collettiva e individuale con le relative dichiarazioni di conformità dell’installatore e i manuali d’uso e il registro di ispezione di tali dispositivi.

Le misure di protezione e di sicurezza devono essere progettate in forma permanente, oppure ove questo non sia possibile, è obbligatorio indicare le motivazioni per le quali tali misure non risultano realizzabili e devono essere progettate in alternativa adeguate misure di carattere provvisorio.

In ogni caso tali misure devono essere rivolte a tutelare le attività nelle fasi di:

  1. percorso per l’accesso alla copertura (articolo 8)
  2. accesso alla copertura, indicando con adeguata segnaletica quali siano le zone non calpestabili (articolo 9)
  3. transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura (articolo 10)

I percorsi di accesso alla copertura devono consentire il passaggio di operatori e attrezzi in condizioni di sicurezza (larghezza almeno 60 cm) e devono essere provvisti di segnalazioni indicanti gli ostacoli e ben illuminati.

L’accesso alla copertura deve essere prioritariamente interno e deve consentire il passaggio di operatori e attrezzi in condizioni di sicurezza (larghezza minima 70 cm e altezza minima 120 cm). Deve essere facilmente identificabile e raggiungibile, deve essere provvisto di un punto di ancoraggio raggiungibile prima di raggiungere la copertura per consentire l’aggancio in sicurezza dell’operatore. Deve, inoltre, essere installata adeguata cartellonistica di sicurezza indicante gli obblighi previsti e il numero massimo di operatori che possono accedere alla copertura.

Il transito in copertura deve garantire il passaggio degli operatori in assoluta sicurezza mediante installazione di parapetti, dispositivi di ancoraggio, piani di camminamento, reti di sicurezza anticaduta, impalcati e scalini posapiede. Devono essere tutti scelti in considerazione anche della frequenza di utilizzo e della durata prevista del cantiere, privilegiando i sistemi di protezione collettiva rispetto a quelli di tipo individuale. Se possibile, inoltre, i dispositivi di salvataggio dovrebbero essere progettati per consentire l’accesso almeno a due persone contemporaneamente.

L’allegato 2 del regolamento contiene le informazioni (da compilare a cura dell’esecutore) relative alle buone pratiche in merito alle misure di prevenzione e protezione adottate nel corso delle attività per garantire la sicurezza degli operatori. L’allegato deve essere conservato per l’intera durata delle opere a cura dell’interessato, ed eventualmente fatto visionare a tutte le persone che dovessero accedere in copertura successivamente alla sua predisposizione. Al termine delle attività di manutenzione o di restauro, il documento dovrà essere consegnato al proprietario dell’immobile o committente dei lavori.

Info: Regione Piemonte Dpgr 23 maggio 2016 n 6/R


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