Sono state definite dal recente decreto del Ministero dell’Interno del 12 Maggio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 121 del 25/05/2016 Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica, le scadenze specifiche per tutti i punti del decreto del Ministero dell’Interno del 26 Agosto 1992. Di seguito si riportano le principali di queste in forma schematica.
Il Decreto si applica agli edifici scolastici, esistenti alla data di pubblicazione, che dovranno rispettare le scadenze differenziate in base alla data di costruzione e/o ristrutturazione, adeguandosi alle prescrizioni previste comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
- entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti:
- 7.0 – relativo agli adeguamenti degli impianti elettrici che devono essere conformi al D.Lgs 186/68; in particolare ogni edificio scolastico deve predisporre l’interruttore di stacco generale in posizione facilmente raggiungibile e ben indicata, l’interruttore deve essere sganciabile a distanza
- 8 – relativo agli adeguamenti normativi dei sistemi di allarme antincendio
- 9.2 – che prevede l’installazione obbligatoria di almeno due estintori antincendio per piano e comunque di almeno un estintore per ogni 200mq di superficie
- 10 – relativo alla predisposizione di adeguati segnaletica di sicurezza antincendio conformemente al decreto presidenziale nr 524/82
- 12 – relativo all’applicazione delle adeguate norme di sicurezza in materia di antincendio, come definito dal punto attività 67 del Codice di Prevenzione Incendi
- entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti:
- le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3.1-5(5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento)-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3
- le scuole realizzate successivamente all’entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, attuano le misure di cui ai punti: 3.2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3
- le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste
Il termine ultimo per gli adeguamenti è fissato per il 31 dicembre 2016, data entro cui gli edifici scolastici interessati dovranno presentare il documento di segnalazione di inizio attività certificata (SCIA) ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 151/2011, o comunque al termine dei lavori ma non oltre fine anno.
Sono esentati dagli obblighi previsti dal decreto tutti gli edifici scolastici già in possesso di Certificato Prevenzione Incendi in corso di validità o che abbiano già presentato la SCIA al comando di competenza. Le scuole che avessero già intrapreso i lavori di adeguamento al momento dell’entrata in vigore del decreto del 25 Maggio, sempre che tali lavori siano stati regolarmente presentati al Comando di competenza dei Vigili del fuoco e da esso siano stati approvati, hanno soltanto l’obbligo di presentare la relativa documentazione di inizio attività certificata entro i termini definiti dalla legge, come previsto dall’articolo 4 del Decreto 151/2011.
Info: Decreto Ministero Interno 12 maggio 2016 GU 25 maggio 2016