All’interno delle semplificazioni introdotte dal Decreto Legislativo 151 del 14 settembre 2015 (articolo 21) è dedicato ampio spazio all’obbligo di invio con mezzi telematici di istanze, notifiche, dichiarazione dati e scambio di informazioni. Il tutto per agevolare le comunicazioni, darne maggiore tracciabilità e ridurre i costi derivanti da procedimenti amministrativi.
A questo proposito, Inail ha sviluppato e promosso diversi strumenti informatici rivolti a sostenere questi obblighi in carico alle aziende e ai medici del lavoro, attivando, tra le altre, le procedure telematiche di trasmissione delle denunce di infortunio e malattia professionale oltre che, previ accordi con i medici di base, la possibilità di acquisizione dei certificati emessi da questi ultimi.
Successivamente all’entrata in vigore del decreto 151, Inail ha emesso una circolare (n. 10 del 21 marzo 2016) che apporta sostanziali modifiche ad alcuni articoli del provvedimento e precisa istruzioni relative alla trasmissione dei dati per i lavoratori (paragrafo 10), per i datori di lavoro (11) e per i medici e le strutture sanitarie (12).
In particolare, il paragrafo 12 indica le modalità e i criteri di trasmissione all’Inail, da parte dei medici, dei certificati di infortunio e di malattia professionale, precisando che l’invio tramite posta certificata PEC è consentito solo all’interno del periodo di regime transitorio e comunque non oltre il 30 aprile 2016.
“Per il periodo di avvio, e comunque non oltre il 30 aprile 2016, i medici e le strutture che non risultino ancora profilate nel sistema Inail, potranno inviare i certificati medici via Pec alla Sede Inail competente alla trattazione del caso (indirizzi Pec reperibili nel portale Inail)“.
Successivamente a tale data la trasmissione delle certificazioni sarà possibile solo ed esclusivamente attraverso applicativi appositamente predisposti dall’Istituto, accessibili mediante portale Internet.
A causa di ritardi nei processi di profilazione delle strutture sanitarie e dei medici, tale termine del 30 aprile è stato differito, a data da destinarsi, con una nota di Inail stessa che precisa che “fino a nuova comunicazione, i medici e le strutture che non risultino ancora profilati nel sistema Inail, possono inviare i certificati medici via Pec alla sede Inail competente alla trattazione del caso“.
Tale facoltà, tuttavia, non si applica alle strutture e ai medici già profilati, per i quali vige l’obbligo di invio tramite portale, a meno di disservizi e malfunzionamenti del sistema stesso. In quest’ultimo caso è estesa la facoltà di avvalersi della modalità di invio tramite posta certificata anche alle strutture già inserite negli elenchi telematici.