Entra in vigore oggi, 29 marzo 2016, il Decreto Legislativo numero 39 del 15 febbraio 2016 in attuazione della Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Il provvedimento legislativo è composto da quattro articoli che rispettivamente introducono le modifiche normative a quattro diversi decreti di riferimento in vigore, e in particolare:
Articolo 1: Modifiche al Decreto Legislativo 81/08: in generale il termine “preparato” ovunque presente all’interno del testo, viene sostituito dal termine “miscela”, sia che si tratti di preparati pericolosi, chimici, cancerogeni e mutageni. La terminologia “responsabile dell’immissione sul mercato”, e conseguentemente le responsabilità relative, viene sostituita ovunque presenti dal termine “Il fornitore”. I termini come “molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3” sono sostituiti in conformità al regolamento 1272/2008 dai termini “tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2”.
Anche le definizioni di agente cancerogeno e di agente mutageno vengono modificate (articolo 234) in conformità a quanto definito nell’allegato I del Reg 1272/2008. Alcune modifiche riguardano poi i cartelli segnalatori, sempre in relazione al rischio chimico (comma i del Decreto Legislativo 39/16 in riferimento agli allegati XXV e XXVI del Decreto Legislativo 81/08), con l’indicazione occorre di utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all’allegato V del regolamento CE 1272/2008, sia in caso di stoccaggi di lunga permanenza che di breve.
Articolo 2: Modifiche al Decreto Legislativo 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Sempre in relazione all’evoluzione normativa vengono modificati i riferimenti al Decreto Legislativo 626/94 per quanto riguarda l’esposizione al rischio biologico, con gli opportuni riferimenti all’allegato XLIV del Decreto Legislativo 81/08 e vengono anche qui aggiornate le definizioni e le classificazioni delle sostanze chimiche e miscele ai sensi del Regolamento CE 1272/2008, con particolare riferimento alle sostanze mutagene (H340, H341), cancerogene (H350, H350i, H351), tossiche per la riproduzione e appartenenti alla categoria aggiuntiva per gli effetti sull’allattamento (H360, H360D, H360FD, H360Fd) e tossiche per organi bersaglio (H370, H371).
Articolo 3: Modifiche alla legge numero 977 del 17 ottobre 1967 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti). Anche in questo articolo le modifiche riguardano l’esposizione a sostanze biologiche e la conseguente riclassificazione come per l’articolo precedente, e l’esposizione a sostanze chimiche, cancerogene e mutagene, per le quali vengono qui elencate tutte le nuove categorie di rischio ai sensi del 1272/2008 comprensive anche di rischio da esposizione a piombo e amianto come da Titolo IX, Capo II, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’articolo 4 è la Clausola di invarianza finanziaria, in cui viene definito che l’introduzione delle modifiche previste dal provvedimento non devono gravare ulteriormente sulla finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere ad assolvere gli oneri ivi descritti con le attuali risorse economiche, strumentali e umane disponibili.