Omologazione materiali DM 26 giugno 84, circolare Vigili del Fuoco

 

23 Marzo 2016

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In seguito a numerose richieste pervenute alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco, il 24 Febbraio 2016 lo stesso dipartimento ha provveduto a trasmettere una circolare per precisare quali siano i criteri di omologazione dei materiali costruttivi di mobili e manufatti imbottiti, come definito dal D.M del 26 giugno 1984.

Il provvedimento legislativo originale di riferimento, “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi” aveva lo scopo di stabilire norme, criteri e procedure per la classificazione dei materiali in considerazione della reazione al fuoco e di definire i criteri di omologazione dei materiali costruttivi in ottica di prevenzione incendi (articolo 1 D.M 26/06/1984).

Lo sviluppo di tecnologie costruttive sempre più innovative, e la spinta a realizzare design sempre più ricercati, ha indotto le aziende produttrici a immettere sul mercato materiali moderni e soluzioni evolutivamente progredite rispetto a quelle esistenti al momento dell’emissione del D.M di riferimento del 1984; ciò ha reso necessarie alcune precisazioni e integrazioni sui criteri di rilascio di omologazione dei materiali costruttivi per i manufatti imbottiti, e per gli arredi in genere, che consentano alle aziende della filiera produttiva di esercitare l’attività conformemente ai principi delineati nel D.M. del 1984.

La circolare del 24 febbraio scorso si articola su nove punti, ognuno dei quali illustra, per ogni tipologia di arredo interessata dal provvedimento legislativo di riferimento, i requisiti minimi costruttivi e produttivi per l’omologazione dei materiali costituenti l’imbottitura degli arredi e le eventuali precisazioni ed integrazioni rispetto al D.M del 26/06/1984.

  1. Materiali di finitura di mobili imbottiti: vengono indicate le classi di reazione al fuoco, in relazione alla composizione in percentuale dei materiali di finitura, opportunamente definiti, la precisazione introdotta dalla circolare al fine dell’omologazione, ritiene che possano essere utilizzati materiali da finitura non superiori al 10% del manufatto, differenti da quelli da sottoporre al test di omologazione.
  2. Materiali di chiusura di mobili imbottiti: definisce la classificazione per la richiesta di omologazione di questi materiali, nonché la posizione in cui realizzarli.
  3. Sedie Imbottite (e non imbottite punto 4.) con sedute e schienali non rigide: rientrano nel campo di applicazione del DM del 26/06/1984 e sono classificate in classe 1M.
  4. Supporti imbottiti di materassi: questa tipologia di arredi, in particolare i letti con mobile contenitore (sommier), sono già stati oggetto di almeno due evoluzioni normative successive al decreto di origine (la nota protocollare del 05/07/95 e quella del 08/05/96) che in seguito al significativo incremento della distribuzione commerciale di questi prodotti, avevano già precisato le tecniche ed i criteri di omologazione dei materiali. La standardizzazione di questi prodotti ha ora consentito di adottare una dichiarazione, da compilare a cura del produttore, rivolta a semplificare la procedura amministrativa di richiesta di omologazione. Il modello di dichiarazione da inviare al Ministero costituisce l’allegato 1 della circolare del 24 Febbraio.
  5. Testiere Imbottite: sono considerate come rivestimento di pareti e come tali rientrano nei criteri di omologazione e di classificazione del D.M. originale e s.m.i (in particolare quella del 03/09/2001).
  6. Topper: materassi di spessore ridotto e quindi come tali omologati ai sensi del decreto di riferimento del 1984, nel caso facciano parte di un manufatto unico insieme ad un materasso tradizionale, le prove dovranno essere condotte su tutti i materiali costruttivi l’intero prodotto.
  7. Coprimaterassi: devono essere omologati ai sensi dei criteri definiti nella lettera circolare numero 22 del 24 novembre 2003, i copriletto e coperte sono assimilati ai materiali di arredamento.
  8. Materassi Sfoderabili: viene precisato per la prima volta, che questa tipologia di manufatti rientra nel campo di applicazione del D.M del 26/06/1984.

Info: Vigili del Fuoco, circolare 24 febbraio 2016 n.307


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