Legge milleproroghe, proroga antincendio alberghi e scuole

 

17 Marzo 2016

antincendio-hotel-scuole

L’aggiornamento dell’anno 2015 del decreto Milleproroghe è stato convertito in legge con la Legge di conversione 21/2016 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 47 del 26 gennaio 2016) e contiene alcune proroghe in materia ambientale, già previste, a cui si aggiungono delle delibere in materia di legge antincendio, riguardanti in particolare il settore delle strutture ricettive e le scuole. Il provvedimento è descritto con un articolo introduttivo seguito da un corposo allegato contenente le disposizioni di differimento ed è entrato in vigore formalmente il 27 Febbraio 2016.

Le strutture ricettive turistico-alberghiere. Gli alberghi con oltre venticinque posti letto, già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’interno del 9 aprile 1994, che ancora non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, potranno beneficiare di una ulteriore proroga in merito all’adeguamento antincendi (2-bis. All’art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “31 ottobre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”).

I termini erano già stati differiti dal Decreto Legislativo 150/2013 (convertito in legge 15/2014), attraverso il quale il Ministero aveva concesso un maggiore periodo di tempo utile per consentire alle strutture ricettive di adeguarsi alle nuove disposizioni legislative definite dalle regole tecniche semplificate ancora in via di adozione.

Le strutture adibite a servizi scolastici. Anche per le scuole è stata concessa una proroga valida fino al 31 dicembre 2016, termine di tempo entro il quale gli istituti scolastici dovranno adeguarsi alle disposizioni legislative regolamentari in materia di prevenzione incendi previste dall’art 10-bis comma 1 del Decreto Legislativo 104/2013, convertito e modificato con la Legge 128/2013. (“L’adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi previste dall’art. 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016”)

Il termine in vigore precedentemente, così come definito dalla Legge finanziaria 2007, era stato già differito al 21 dicembre 2015 dal Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 – “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca“.

Info: Legge 25 febbraio 2016 n.21 GU


Corsi online

Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul lavoro eroga diversi corsi per il personale e per i datori di lavoro in materia. In particolare vengono offerti i corsi obbligatori introdotti dal Dlgs 81\2008 Testo Unico Sicurezza.


Corsi sicurezza
sul lavoro
81-2008
Corsi
per Professionisti
professionisti
Corsi industria
alimentare
haccp
Corsi
Privacy
privacy

Hai bisogno di aiuto?