Piano ispezioni sicurezza stabilimenti rischio incidente rilevante

 

14 Marzo 2016

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L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 105/2015, che recepisce la direttiva 2012/18/UE, ha previsto con l’articolo 27 che rispetto a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 334/99 le ispezioni sui sistemi di gestione della sicurezza dovranno essere pianificate a livello di direzione centrale e programmate dalle varie direzioni territoriali.

Con questa finalità è stata recentemente emanata, da parte della Direzione Prevenzione e Sicurezza Tecnica, la circolare DCPREV 1834 con destinatari le Direzioni territoriali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa Civile.

La circolare riguarda il Piano Nazionale delle ispezioni per il triennio 2016-2018, per le aziende a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio nazionale, e fornisce ai Comitati Tecnici Regionali (CTR) linee guida operative utili per l’elaborazione dei programmi di ispezione. I CTR hanno l’obbligo di trasmettere il programma di ispezione al Ministero dell’Ambiente, e per conoscenza alla Direzione Centrale, entro la fine di febbraio di ogni anno.

Nel programma dovrà essere indicata la frequenza delle ispezioni che dovrà essere pianificata con una periodicità che tenga conto delle caratteristiche delle aziende coinvolte (pericolosità delle sostanze detenute, esiti di ispezioni precedenti, segnalazioni di incidenti, posizione geografica anche rispetto ad altre aziende con rischi simili, vie di propagazione degli agenti tossici eventualmente dispesi nell’aria).

Sarà quindi compito delle diverse CTR stabilire un piano di ispezioni che tenga conto delle priorità in base alle caratteristiche delle aziende elencate sopra, classificandole su tre livelli di rischio e tenendo conto sia della concentrazione di aziende interessate sul territorio di competenza che del numero di ispettori disponibili.

Sarà altresì compito delle CTR designare i componenti che faranno parte delle commissioni ispettive, che dovranno essere composte da tre membri rispettivamente di VVFF, INAIL ed ARPA (o in alternativa a quest’ultimo ente ISPRA). Fanno eccezione a questa composizione, le commissioni che dovranno occuparsi delle visite ispettive negli impianti di stoccaggio sotterranei di gas naturali, in questo caso il membro dell’ARPA dovrà essere sostituito da uno dell’UNMIG (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse).

La circolare dispone l’elenco dei requisiti normativi che i membri delle commissioni ispettive dovranno possedere, e delle figure all’interno degli enti coinvolti, che saranno preposte alla nomina degli ispettori. La nota conclusiva infine sensibilizza le Direzioni Territoriali ad una fattiva collaborazione, anche nei confronti delle unità territoriali regionali, finalizzata ad armonizzare il sistema ispettivo e a segnalare tempestivamente eventuali criticità.

Info: Piano nazionale ispezioni gestione sicurezza incidente rilevante


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