Credito d’imposta per la bonifica dell’amianto dal 2 febbraio

 

02 Febbraio 2016

bonifica amianto credito imposta

È stato approvato lo scorso 28 dicembre 2015, il provvedimento nr 221, con l’obiettivo di definire una serie di misure rivolte alla tutela ambientale, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.” Il provvedimento recepisce una risoluzione del 14 marzo 2013 del Parlamento Europeo rivolta alla predisposizione di misure straordinarie che promuovano e sostengano a livello comunitario, gli sforzi per la salvaguardia dell’ambiente.

Il contenuto dell’art 56 del provvedimento che entrerà in vigore il 2 febbraio 2016, è dunque rivolto in gran parte alle aziende, e conferisce la possibilità di usufruire di un credito di imposta per i titolari di redditi di impresa che eseguano interventi di bonifica dell’amianto

Nell’art 56 comma 1, si definisce quindi la possibilità per i soggetti titolari che effettueranno nell’anno 2016 tali interventi di rimozione e bonifica, di poter usufruire di un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute, con un limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per il triennio 2017- 2019.

Il credito di imposta (c2) sarà riconosciuto solo per gli investimenti superiori a 20.000 euro, potrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo (c3), indicandolo nella dichiarazione dei redditi (partendo da quella relativa al periodo di imposta in vigore ed estendendosi alle successive) e non concorrerà alla formazione del reddito né della quota imponibile di imposta regionale per le attività produttive. Per la corretta fruizione del credito di imposta la domanda dovrà essere presentata, entro i termini previsti, mediante modello F24 in forma telematica (pena il rifiuto dell’operazione).

Entro novanta giorni (c4) dall’entrata in vigore del provvedimento, il Ministero avrà cura di definire le misure di controllo rivolte a verificare la corretta interpretazione dei limiti di spesa, delle modalità di domanda di fruizione e di recupero di quanto, eventualmente, indebitamente percepito.

Per effettuare tali controllo (c5) il Ministero effettuerà quindi verifiche sulle domande e sulle riscossioni, pubblicando gli elenchi dei soggetti interessati dall’accertamento..

Il comma 7 introduce poi la possibilità, anche per gli interventi di bonifica di edifici pubblici, di poter usufruire di un fondo istituito presso il Ministero, le cui modalità di adesione e i criteri di ammissibilità per i soggetti interessati, saranno oggetto di una successiva integrazione del D.Lgs 221, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso. Anche per questa tipologia di interventi l’investimento è significativo; il fondò consterà di 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

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